Wednesday 10 July 2013 12:21:38
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
Consiglio di Stato
Con la sentenza attenzionata il Consiglio di Stato interviene a chiarire i casi nei quali è possibile per il concorrente alla gara integrare la documentazione non inserita all'interno del plico a suo suo tempo spedito entro il termine di presentazione delle offerte. In particolare nella vicenda in esame una ditta concorrente, dopo aver spedito il plico contenente la documentazione prescritta e l’offerta, entro il termine di presentazione delle domande ne consegnò un altro direttamente all’ente aggiudicatore. Quest’ultimo plico conteneva il documento erroneamente non inserito nel primo, ossia la fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore dell’offerta.L’appellante contesta il TAR dove precisa, con statuizione che invece s’appalesa immune da vizi, che la lex specialis previde l’obbligo, per i partecipanti, di far pervenire il plico entro il prescritto termine, senza colpire con la sanzione espulsiva eventuali, pur se tempestive integrazioni.In altre parole, la legge di gara non formulò una prescrizione inderogabile se non per il rispetto del citato termine, non anche per l’esclusiva unicità del plico stesso. Non nega il Collegio che, per prassi ordinaria, il plico possa anche esser unico e può pure la regola di gara pretenderne l’unicità a pena d’esclusione, senza con ciò scadere di per sé nell’irragionevolezza o nell’arbitrarietà. Ma non fu questa la scelta dell’Azienda aggiudicatrice, onde, in mancanza dell’espressa sanzione collegata in modo diretto a siffatta unicità, la regola di gara non sarebbe potuta esser interpretata se non nel senso del favor partecipationis. Dal che la possibilità d’una pluralità di plichi relativi ad un solo offerente e, quindi, la possibilità così d’ovviare, come nella specie, ad eventuali omissioni altrimenti insanabili e, quelle sì, colpite dalla sanzione espulsiva.Obietta l’appellante che, in presenza di un'espressa prescrizione, contenuta nella lex specialis di gara e posta a pena di esclusione, di allegare all'offerta economica copia del documento d’identità dei sottoscrittori, è legittima l'esclusione pronunciata per l’omessa presentazione di quest’ultima e ciò quand’anche essa sia stata prodotta nella busta contenente la documentazione amministrativa.La Sezione così si è espressa di recente (cfr. Cons. St., III, 26 giugno 2012 n. 3679), a fronte, però, di un chiaro ed inequivoco disposto della lex specialis, che la stazione appaltante deve applicare senza possibilità di valutare discrezionalmente la rilevanza, o meno, dell' adempimento, né di chiedere integrazioni.Il principio, così ribadito dalla Sezione, non pare perciò attinente alla vicenda in esame, ove la clausola espulsiva espressa nulla disse sulla possibilità, o no, di effettuare integrazioni con una pluralità di plichi. Non nega il Collegio che, in linea di massima, una diversa scelta dell’Azienda aggiudicatrice, nel senso invocato dall’appellante, ben si sarebbe potuta avere, senza con ciò risolversi in un mero formalismo, secondo i noti canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Ma non è questo il punto, ché la tempestiva autointegrazione da parte della Società controinteressata, appunto perché non espressamente vietata, in nulla lese la par condicio, la correzione dell’erronea omissione essendo provenuta solo da detta Società e non per scelta dell’Azienda aggiudicatrice ed essendo al contempo servita a soddisfarne l’interesse rilevante, dandole certezza sulla provenienza della dichiarazione.Del pari, l’autointegrazione non violò, ma soddisfece pienamente la clausola de qua, nella misura in cui così la controinteressata fornì per tempo tutta la documentazione prescritta, evitando la sanzione espulsiva, che colpiva appunto l’incompletezza e/o l’intempestività della produzione.
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