Monday 15 October 2018 07:29:06

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Processo amministrativo: in appello le parti diverse dall’appellante possono riproporre domande e le eccezioni con semplice memoria difensiva

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.10.2018

Nel processo amministrativo, successivamente all’entrata in vigore del codice (D.lgs. n. 104/2010, ratione temporis applicabile alla fattispecie all’esame) è consentito alle parti diverse da quella appellante di riproporre, ai sensi dell’art. 101, comma 2 del c.p.a., le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, mediante semplice memoria difensiva (non notificata), da depositare a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio delle parti medesime.

Soltanto nell’ipotesi (qui non ricorrente) in cui l’eccezione pregiudiziale sia stata esaminata e disattesa dal giudice di primo grado, la parte eccipiente (in quanto soccombente) ha l'onere di impugnare il relativo capo della sentenza nelle forme dell'appello incidentale, sia pure condizionato.

Che tale sia la corretta interpretazione da dare alla norma contenuta nell’art. 101, comma 2 del c.p.a. non è dato dubitare, sia in ragione della chiarezza del dato letterale, sia a motivo del costante e pacifico orientamento giurisprudenziale seguito dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. IV, 14 aprile 2014 n. 1816; Consiglio di Stato sez. V, 4 agosto 2014 n. 4157; Consiglio di Stato sez. III, 19 marzo all’2014 n. 1357; Consiglio di Stato sez. V, 10 agosto 2016 n. 3568; Consiglio di Stato sez. V, 4 agosto 2014 n. 4157)

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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