Sunday 03 December 2017 09:46:40
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 1.12.2017
“In termini generali, legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e solo le parti la cui domanda sia stata accolta all’esito del giudizio di cognizione, concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, in coerenza con la nozione di “cosa giudicata” di cui all’art. 2909 c.c., la quale fa stato, ad ogni effetto, tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Secondo un risalente e consolidato insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, quando il giudicato venga a incidere su di un atto indivisibile (che, oltre ad essere caratterizzato da una pluralità di destinatari, abbia un contenuto inscindibile sicché non possa essere scisso in distinte ed autonome determinazioni, ovvero su un atto collettivo, che, parimenti, non possa essere ritenuto, all’esito del giudicato di annullamento, esistente per taluni o inesistente per altri), l’individuazione della sfera di efficacia soggettiva della sentenza amministrativa di annullamento dipende a seconda che si abbia riguardo alla sua parte cassatoria dell’atto, ovvero a quella ordinatoria.
In ordine alla prima, gli «effetti della sentenza» non possono che prodursi erga omnes; in ordine alla seconda, l’«autorità del giudicato» ‒ e i vincoli conformativi che esso comporta ‒ fa stato unicamente inter partes (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; sez. IV, 5/09/2003, n. 4977; sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561).
Nel caso di specie, in cui il provvedimento annullato ha natura generale, i ricorrenti intendono inammissibilmente fruire degli effetti conformativi e non solo ‘di annullamento’ del giudicato.
L’art. 21-septies della L. 241/90, nel menzionare la fattispecie di nullità per violazione o elusione del giudicato, ha introdotto un rimedio a legittimazione “relativa”, non sganciato dai suesposti limiti soggettivi del giudicato amministrativo.
Tale disposizione ha infatti inteso recepire l’indirizzo giurisprudenziale volto a sollevare il ricorrente vittorioso ‒ e dunque parte del giudizio ‒ dall’onere di impugnare – entro un breve termine di decadenza - i successivi atti di riesercizio del potere amministrativo, in contrasto con le statuizioni della sentenza (in linea con questa impostazione cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2011, n. 6743).”
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