Tuesday 18 July 2017 11:58:10
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 17.7.2017
Si riporta di seguito la parte motiva della sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato depositata in data 17 luglio 2017, a tenore della quale: "Come è noto, la differenza fra la conferma e l’atto meramente confermativo consiste in questo: la conferma consegue ad un completo riesame della fattispecie e ad una nuova valutazione, all’esito dei quali si adotta un nuovo atto di contenuto identico a quello originario; l’atto meramente confermativo è invece quello che richiama il contenuto di un precedente provvedimento, limitandosi a dichiarare che esso esiste, e quindi senza alcuna nuova istruttoria o nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto già considerati in precedenza.
La distinzione rileva sul piano processuale: la conferma si sostituisce integralmente al precedente provvedimento, e risulta autonomamente impugnabile da parte dell'interessato; l'atto meramente confermativo non è invece impugnabile, perché privo di efficacia lesiva propria: in tal senso, fra le molte C.d.S. sez. IV 27 gennaio 2017 n.357 e sez. VI 17 dicembre 2007 n.6459.
Nel caso di specie, come si rileva a semplice lettura delle premesse, il regolamento impugnato (doc. 2 ricorrenti appellati, cit.) è stato adottato per rispondere ad una nuova esigenza, ovvero per adeguarlo ai Piani anticorruzione nazionale e di ateneo, e quindi ha comportato per definizione, un corrispondente riesame della fattispecie.
Si tratta quindi di un atto confermativo, rispetto al quale l’impugnazione è ammissibile."
Sul punto si segnala l'esistenza di un refuso nell'ultimo capoverso del passo motivazionale sopra riportato in quanto, la parola "atto confermativo" va sostituita con la parola "conferma".
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