Wednesday 26 July 2017 09:34:31

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

TARSU alberghiera: è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui gli esercizi alberghieri pagano di più delle civili abitazioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V del 14.7.2017

Il Comune di Palermo ho proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 68 e 69 d.lgs. 507/93 in quanto la pretesa impositiva si basava su un Regolamento Tarsu (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37/97) conforme all'orientamento consolidato della corte secondo cui la previsione regolamentare di una tariffa Tarsu alberghiera, anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione, deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass.302/10 ed altre). 

La Quinta Sezione della Corte di Cassazione nell’ordinanza depositata in data 14 luglio 2017 ha ritenuto  questo motivo fondato richiamando in proposito “la giurisprudenza di questa Corte (ord. 913/16 cit., con ulteriori richiami), secondo cui, in tema di TARSU, "è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore" (Cass.n.4797/14, Cass.n. 8336/15). 

Si tratta di principio già affermato anche in relazione alle tariffe applicate proprio dal Comune di Palermo alle strutture alberghiere; in ordine alle quali si è aggiunto che gli "elementi di riscontro della legittimità della delibera non vanno, d'altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. ord. 11655/09; così Cass. ord.15861/11). Rileva infine, a disattendere quanto affermato sul punto dal giudice di appello, che: "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile 'ex post', di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili" (Cass. n. 7044/14; così Cass. 22804/06)”.

Per approfondire scarica la sentenza nella quale, peraltro, sono presenti ulteriori principi.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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