Monday 13 March 2023 11:28:29
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 13.3.2023
Nella fattispecie giunta all’attenzione del Consiglio di Stato gli appellanti censurano la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto che ai concorsi per il reclutamento nel Corpo della Guardia di Finanza non si applica il principio generale dello scorrimento della graduatoria.
Con sentenza depositata in data 13 marzo 2023 la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto il motivo infondato.
In particolare nella sentenza si da atto che “L'Adunanza Plenaria n. 14/2011, nel sancire la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie vigenti rispetto all'indizione di un nuovo concorso quale modalità di reclutamento del personale, ha statuito che la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento di personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché mediante lo scorrimento di preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. Tra le fattispecie derogatorie la citata sentenza ha incluso le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico.
Il reclutamento di allievi marescialli della Guardia di Finanza si inserisce in tale previsione derogatoria, in quanto l'art. 35 del d.lgs. n. 199/1995 prevede che il suddetto reclutamento avvenga con cadenza annuale a mezzo di concorso pubblico. Più precisamente, "per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 36, comma 1 (...); per il rimanente 30%, attraverso un concorso interno per titoli ed esami riservato: 1) per 1/3 ai brigadieri capo; 2) per 1/3 ai brigadieri e ai vice brigadieri; 3) per 1/3 al personale del ruolo 'appuntati e finanzieri', in possesso dei requisiti previsti nel successivo articolo 36, comma 5 (...)."
La previsione ad opera della legge di una cadenza annuale della procedura concorsuale integra una motivazione idonea a giustificare l'utilizzo ordinario di siffatta modalità di reclutamento, ispirata al principio di massima partecipazione concorsuale, mentre è la decisione di avvalersi della facoltà di scorrimento della graduatoria prevista dall'art. 43 d.lgs n. n. 199 del 1995, a fronte della regola generale del concorso, che deve essere sorretta da specifica motivazione.
Le disposizioni generali sull'ultrattività delle graduatorie concorsuali valevoli per il pubblico impiego (tra queste, l'art. 35, co. 5-ter del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 15, co. 7 del D.P.R. n. 487/1994) non trovano applicazione alle procedure di reclutamento della Guardia di Finanza in virtù della disciplina speciale a cui sono soggette le Forze Armate (3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001), che rientrano in quei peculiari settori del personale pubblico per i quali speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso, come sancito dall'Adunanza Plenaria 14/11.
Tali conclusioni sopra esposte trovano conferma nella costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha statuito come tra le eccezioni alla regola dello scorrimento della graduatoria contemplate dall'Adunanza Plenaria 14/2011 ricadano i casi in cui le ordinarie procedure concorsuali sono programmate ope legis con cadenza annuale, al fine di garantire il costante reclutamento del personale necessario per le esigenze operative ed organizzative della struttura, il che è quanto avviene per la tipologia di reclutamento in controversia.
Gli artt. 35 e 43 del d.lgs. n. 199 del 1995, dopo aver previsto che i marescialli della Guardia di Finanza "siano tratti annualmente", in percentuali prestabilite, da una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami e da altra interna riservata a personale già in ruolo quale possibilità accordata allo stesso di progressione, consentono, ma non impongono, l'utilizzo della graduatoria dei candidati risultati idonei non vincitori, entro 18 mesi dalla sua approvazione. L'utilizzo del verbo "può", anziché "deve", infatti rende pienamente la natura facoltativa della scelta, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione e come tale non necessitante di alcuna integrazione motivazionale" (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/11/2020 n. 6914).
La periodicità dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali rispecchia, inoltre, l'esigenza di assicurare la provvista del personale mediante la più ampia selezione dei candidati in relazione alla maturazione dei requisiti normativamente previsti, senza discriminare i candidati anche già appartenenti al Corpo in servizio permanente effettivo, con un bilanciamento tra le diverse platee di aspiranti (Consiglio di Stato sez. IV, 24/08/2017 n. 4057).
Sul piano motivazionale è stato escluso che per "la piena legittimità dell'indizione periodica del concorso, sussista al riguardo un obbligo o onere motivazionale, appunto perché la prevista cadenza periodica delle procedure concorsuali implica semmai che debba motivarsi, all'opposto, la scelta di provvedere all'utilizzazione della graduatoria." (Consiglio di Stato, sez. IV, 24/08/2017 n. 4056).(…)"
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