Monday 16 October 2017 12:39:10

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Responsabilità medica: per il risarcimento del danno il paziente danneggiato deve provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia allegando l'inadempimento del debitore

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. III del 13.10.2017

La Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza pubblicata in data 13.10.2017 ha ribadito il principio di diritto secondo cui "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013)".

Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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