Sunday 01 October 2017 08:29:26

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Espropriazione per pubblica utilità: la giurisdizione nelle controversie relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 29.9.2017

Nella controversia giunta all'attenzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato si deduce, sostanzialmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a., lamentando che il giudice, in violazione della previsione suddetta – secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa – si sia pronunciato sulle voci indennitarie incidenti sulla determinazione e valutazione del valore dell’area, e, quindi, sulla quantificazione dell’indennità.

In particolare si evidenzia che il giudice, in riferimento al valore del materiale litoide e del macchiatico, lo abbia considerato assorbito dal valore venale del bene e non indennizzabile, così giudicando dei parametri valutativi di natura indennitaria che sono rimessi alla valutazione del giudice ordinario mediante l’esclusione della possibilità del riconoscimento di tale voce nell’ambito del 42-bis cit.

Nella sentenza del 29 settembre 2017 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo affermando che "la giurisdizione in materia di quantificazione dell’indennizzo appartiene al Giudice ordinario. La Corte regolatrice della giurisdizione ha affermato in numerose pronunce che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" ex art. 42-bisdel d.P.R. n. 327 del 2001. Da ultimo (Cassazione civile, sez. un., n. 15283 del 2016) ha sostenuto che appartiene al giudice ordinario anche la controversia avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto per il periodo di occupazione senza titolo, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori”, e che dette controversie sono devolute alla competenza, in unico grado, della Corte di appello.Il Collegio, in continuità con la giurisprudenza amministrativa, condivide integralmente tale approdo.

Alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali, è pacifico che la giurisdizione non appartiene a questo plesso giurisdizionale. 

Infatti, secondo quanto già osservato da questo Consiglio di Stato “Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello amministrativo, nella controversia proposta dal privato proprietario di un fondo per l'annullamento della delibera con la quale la pubblica amministrazione, che lo aveva illegittimamente occupato, ne ha disposto l'acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ove la controversia attenga esclusivamente alla quantificazione dell'importo dovuto in applicazione di detto articolo, non venendo in contestazione (n.d.r., come nel caso di specie) l'utilizzo, da parte dell'amministrazione, di tale strumento né la legittimità dello stesso in relazione alla sussistenza dei presupposti normativamente previsti per la emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante” (Cons. Stato, sez. IV, n. 5530 del 2015; sez. IV, n. 3878 del 2016; sez. IV, n. 941 del 2017).

Del resto, l’indirizzo in esame costituisce integrale recepimento della giurisprudenza, espressa dalle giurisdizioni superiori, secondo cui nella nuova configurazione normativa della fattispecie, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale per la perdita del diritto di proprietà all’esito — nell'ambito di un apposito procedimento espropriativo, del tutto autonomo rispetto alla precedente attività della stessa amministrazione — del peculiare provvedimento di acquisizione ivi previsto, non ha natura risarcitoria ma indennitaria, con l'ulteriore corollario che le controversie aventi ad oggetto la domanda di determinazione o di corresponsione dell'indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Corte Cost. n. 71 del 2015; Cons. Stato, A.P., n. 2 del 2016; Cassazione civile sez. un. n. 15283 del 2016). Peraltro, la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sussiste anche quando coesistono contestazioni che investono sia la legittimità del decreto ex art. 42-bis cit., sia la quantificazione dell’indennizzo. Infatti, per costante giurisprudenza (Cassazione civile, sez. un., n. 9534 del 2013,) “salvo deroghe normative espresse, vige nell'ordinamento processuale il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, potendosi risolvere i problemi di coordinamento posti dalla concomitante operatività della giurisdizione ordinaria e di quella amministrativa su rapporti diversi, ma interdipendenti, secondo le regole della sospensione del procedimento pregiudicato”. In tal senso anche la giurisprudenza di questo Consiglio (tra le tante, sez. IV, n. 1910 del 2016 e da ultimo, sez. IV, n. 941 del 2017).

Pertanto, essendo stato dedotto con specifico motivo di appello il difetto di giurisdizione (art. 9 c.p.a.), la sentenza gravata va annullata senza rinvio, nella parte in cui ha individuato dei criteri per la determinazione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 42-bis cit., così giudicando in materia sottratta alla propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 133, lett. g) c.p.a.

 

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Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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