Monday 29 July 2019 08:10:45
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Puglia Bari Sez. II del 19.7.2019
Si segnala la sentenza del TAR Puglia, Bari depositata in data 19 luglio 2019 a tenore della quale "la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i limiti di edificabilità riconducibili alle 'zone bianche' hanno per loro natura carattere provvisorio e che è preciso obbligo dell’amministrazione di colmare prontamente ogni lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica, dettando per tali zone una nuova disciplina urbanistica" (T.A.R. Puglia, sez. I, 6 maggio 2008 n. 1079; T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 10 giugno 2011 n. 1040).
Peraltro, a ratione un siffatto obbligo non richiede l’indefettibile iniziativa di parte, ma va ricondotto al novero degli adempimenti attivabili d’ufficio (Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6741), in quanto risponde al pubblico e generale interesse la definizione di un razionale e ordinato assetto del territorio.
Va però precisato che vi sono due tipologie di “zone bianche”: quelle ab origine e quelle successive.
4.2.1.- Le zone bianche ab origine sono quelle non considerate dal P.R.G. (o P.U.G.), per scelta pianificatoria iniziale, diretta ed espressa, che rimanda al futuro ogni più precisa determinazione, benché l’art. 7, comma 1, legge 17 agosto 1942 n. 1150 preveda che il piano regolatore generale debba considerare la totalità del territorio comunale. Sono invero note nella prassi, soprattutto ma non solo con riferimento alle pianificazioni degli anni Sessanta e Settanta, e possono riguardare territori molto vasti, o a particolare conformazione orografica, o altre situazioni motivatamente considerate.
In tal caso non v’è un dovere da parte del Comune di procedere alla tipizzazione edilizia in tempi predefiniti, applicandosi la regola prevista, di cui all’art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recante il “Testo unico in materia edilizia” (già art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977 n. 10), che prevede una limitata utilizzabilità a fini edificatori (T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, sez. I, 6 ottobre 2009 n. 580; Cons. St., sez. IV, 28 giugno 2005 n. 3437).
4.2.2.- Le zone bianche successive, invece, sono quelle che, già considerate dal P.R.G. (o P.U.G.) nella scelta pianificatoria come zone sulle quali gravi l’imposizione del vincolo espropriativo, a seguito della parziale attuazione o della scadenza del periodo temporale di validità del vincolo, hanno perso una siffatta connotazione (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 dicembre 2011 n. 1861).
La giurisprudenza (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 marzo 2013 n. 346; Cons. St., sez. V, 28 dicembre 2007 n. 6741) ha chiarito che la cessazione di efficacia di un piano attuativo, in tutto o in parte non eseguito, non rende l’area interessata priva di alcuna disciplina urbanistica, bensì detta area diviene soggetta ex nunc alle prescrizioni provvisorie (e restrittive per il privato), di cui all’art. 9 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
In sostanza, l’area soggetta a un vincolo espropriativo oramai decaduto (zona bianca successiva) va interinalmente, fino alla nuova c.d. ritipizzazione, ad opera di variante urbanistica, considerata come un’area non pianificata (zona bianca ab origine).
Difatti, la decadenza del vincolo imposto sull’area del privato ha carattere espropriativo e comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche (T.A.R. Puglia, sez. III, 7 dicembre 2011 n. 1861).
Per cui, medio tempore, il Comune non è esentato dall’obbligo di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, mediante spesso una variante specifica, oppure anche una variante generale (T.A.R. Puglia, sez. III, 10 dicembre 2014 n. 1514; T.A.R. Puglia, sez. III, 7 marzo 2013 n. 346).
4.3.- Nel caso di specie, in verità – come sopra anticipato – sono proprio gli atti del Comune …, precedenti al provvedimento soprassessorio impugnato, che hanno dato espressamente atto dell’esistenza di un vincolo espropriativo imposto sulla proprietà dei ricorrenti, che è risultato a posteriori non più utile, né utilizzabile ai fini di pubblica utilità, per come inizialmente pianificato.
Né vale la considerazione che, nel caso di specie, trattasi di zona destinata alla viabilità, perché non solo riguarda parte e non tutta la particella in proprietà dei ricorrenti, parte della quale infatti ricade in zona di completamento, ma anche perché la giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 19 febbraio 2013 n. 1021) ha ascritto i vincoli urbanistici di destinazione a strada pubblica nel novero dei vincoli espropriativi, nella misura in cui riguardino determinati terreni e non già intere zone del territorio comunale.
5.- Pertanto, nella fattispecie concreta, sussiste un classico caso nel quale è necessario provvedere ad una nuova tipizzazione, in modo tale che venga chiarito il regime proprietario edilizio, non potendo imporsi sine die ai titolari di beni immobili, che hanno il diritto di godere e di disporre della proprietà (art. 832 codice civile), seppure nei limiti (negativi) e con l’osservanza degli obblighi (positivi) stabiliti dall’ordinamento giuridico, una situazione d’incertezza protratta nel tempo.
Per meglio dire, a fronte di una precisa istanza del privato, il procedimento – anche quello riguardante gli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione (T.A.R. Puglia, sez. I, sentenza 6 maggio 2008 n. 1079) – è, ai sensi dell’art. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, soggetto al dovere di conclusione in forma espressa. Poiché i limiti di edificabilità riconducibili alle “zone bianche” c.d. successive hanno, per quanto fin qui apprezzato, un carattere provvisorio o, rectius, interinale, ossia temporaneamente vigente tra il regime edilizio cessato e il regime edilizio da individuarsi ex novo, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di provvedervi con sollecitudine, seppure previa adeguata istruttoria, colmandosi in tal modo la lacuna verificatasi nell’ambito della pianificazione urbanistica”.
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