Sunday 14 October 2018 04:23:02
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. III Penale del 11.10.2018
“Se è vero infatti che il sopralluogo del tecnico comunale nella prassi non costituisce un'evenienza frequente, è altrettanto innegabile che lo stesso si rende doveroso, in alternativa al rigetto allo stato dell'istanza, qualora la pratica amministrativa presenti incongruenze meritevoli di necessari approfondimenti. E nel caso di specie, ribadito lo scarso valore probatorio delle già richiamate dichiarazioni dei testi della difesa, non c'è dubbio che l'intera procedura è risultata scandita da profonde anomalie: l'assenza nell'istanza di riferimenti alla volumetria, la falsa rappresentazione di un immobile preesistente, l'omessa comunicazione dei tecnici e della ditta appaltatrice dei lavori, la mancata allegazione del Durc, la reiterazione della condotte, stante il rilascio del permesso in sanatoria, e la circostanza che, rispetto al tratturo, per il quale vi era solo una comunicazione di inizio lavori, erano state sequestrate delle bozze dei provvedimenti di sospensione dei predetti lavori prive di data certa e inviate sei mesi dopo la comunicazione e l'invito del Sindaco di eseguire un sopralluogo. Tutte queste circostanze hanno ragionevolmente indotto i giudici di merito a ritenere ravvisabile una macroscopica violazione della normativa urbanistica, che ha consentito alla parte di conseguire un titolo abilitativo cui non aveva diritto, a seguito di un'istruttoria palesemente lacunosa, nonostante la presenza di plurimi indizi di illegittimità della tipologia dell'intervento edilizio oggetto della richiesta. A fronte di tali elementi, correttamente è stata ritenuta non necessaria ai fini della sussistenza del reato contestato la prova di un vero e proprio patto collusivo.., dovendosi richiamare al riguardo la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 57914 del 28/09/2017, Rv. 272331), secondo cui, in tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen., prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, sempre che tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento non iure dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto, profilo questo che nel caso di specie è stato adeguatamente approfondito dai giudici di merito, attraverso il richiamo alla reiterazione dei provvedimenti palesemente illegittimi, nonostante le plurime "anomalie" della procedura amministrativa, da parte di un funzionario che, anche in considerazione della contenuta estensione del Comune dove sono avvenuti i fatti, avrebbe avuto tutti gli strumenti per poter porre rimedio alle carenze e alle contraddizioni di una istanza insuscettibile di essere accolta, per come formulata, non essendo di per sé dirimente in senso contrario il conseguimento di pareri interlocutori favorevoli da parte di altri Enti, alla luce del ruolo maggiormente incisivo riconosciuto al titolare del potere di rilasciare il provvedimento finale.” (…) Per approfondire vai alla sentenza
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