Monday 23 September 2019 11:01:21
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 20.9.2019
Col ricorso di primo grado la società appellante ha chiesto che sia ordinato al Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’appello.
Con la sentenza n. 502 del 2014, il TAR:
- ha accolto l’istanza di esecuzione del giudicato ed ha disposto le relative misure, con la nomina di un commissario ad acta;
- ha respinto la domanda risarcitoria, basata sul ritardo della esecuzione, nonché l’istanza volta all’applicazione di una astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
Con l’appello giunto innanzi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, l’interessato ha chiesto che, in parziale riforma della sentenza del TAR, il Ministero della giustizia sia condannato al pagamento di mille euro ‘per ogni anno di mancata esecuzione del decreto immediatamente esecutivo, o la somma ritenuta di giustizia’.
Egli ha lamentato la violazione della legge n. 89 del 2001, di vari articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché illogicità manifesta.
A supporto delle sue deduzioni, la società appellante ha dedotto che per la giurisprudenza della Corte europea il pagamento deve avvenire entro il termine di sei mesi, che andrebbe considerata ‘vittima ai sensi della Convenzione e potrebbe pertanto agire di fronte alla Corte europea qualora detta violazione non venga eliminata nel giudizio interno’.
Dovrebbe essere quindi disposta la condanna del Ministero al pagamento di mille euro ‘per ogni anno di mancata esecuzione del decreto immediatamente esecutivo’.
Con sentenza del 20 settembre 2019 la Quarta Sezione ha respinto l’appello in quanto come “ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, la originaria domanda risarcitoria non risulta fondata, poiché:
- il danno cagionato dal ritardo nell’inadempimento comporta la corresponsione degli interessi legali (...), salvo la dimostrazione da parte del creditore di avere subito un danno maggiore: e non vi è stata alcuna prova al riguardo;
- il ritardo in sé della esecuzione del giudicato dà luogo all’esperibilità dei rimedi previsti dall’ordinamento nazionale, e dunque di quelli previsti dal codice del processo amministrativo, mentre ulteriori pretese risarcitorie – basate sulle disposizioni della Convenzione europea – non attengono all’oggetto del giudizio d’ottemperanza (concernente esclusivamente la domanda di esecuzione coattiva del decreto della Corte d’appello..) e in presenza dei relativi presupposti possono essere fatti valere in altra sede”.
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