Friday 09 June 2017 12:20:21
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. V del 31.5.2017
Nel giudizio attenzionato un ente religioso ha proposto ricorso in Cassazione per denunciare, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 16, legge n. 222 del 1985, 7, legge n. 121 del 1985 e 62, comma 5, d.lgs. n. 507 del 1993, per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che la TARSU fossa esclusa dalle esenzioni spettati agli enti ecclesiastici a norma degli Accordi tra Stato e Chiesa.
La Quinta Sezione della Suprema Corte con sentenza del 31 maggio 2017 ha ritenuto il motivo infondato in quanto, già in altra occasione che riguardava una controversia nella quale era in discussione una pretesa esenzione dalla TARSU fondata sulle regole enunciate dall'art. 16 del Trattato Lateranense, la Corte ha avuto modo di rilevare che «la "tassa sui rifiuti" - nonostante le alterne vicende che l'hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina dal d.P.R. n. 507 del 1993, al d.lgs. n. 22 del 1997, al d.lgs. n. 152 del 2006 e, infine, al d.l. n. 201 del 2011, art. 15 (c.d. decreto "Salva-Italia", convertito dalla legge n. 214 del 2011) - ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. "decreto Ronchi", una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una "quota fissa", commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una "quota variabile", commisurata ai rifiuti prodotti.
Sicché è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni» (Cass. n. 4027 del 2012). 14. Nel caso di specie non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell'immobile in questione dal conferimento dei rifiuti che produce, che sono costituiti dai c.d. "rifiuti cimiteriali", classificati tra i rifiuti urbani o a questi assimilati, a seconda che si tratti (caso dei rifiuti vegetali o da spazzamento) o meno di rifiuti provenienti da "esumazioni" ed "estumulazioni", dal d.P.R. n. 254 del 2003 e dal d.lgs. n. 152 del 2006. 15.
L'unico elemento di giustificazione che viene addotto è costituito dalla supposta destinazione dell'immobile all'esercizio del culto: ma un precedente specifico di questa Corte che riguarda la stessa Arciconfraternita parte ricorrente nel presente giudizio, ha escluso (e il Collegio condivide) che sia possibile pensare ad una equivalenza tra edifici destinati ed aperti al culto ed immobili adibiti nel caso di specie a funzioni cimiteriali (v. Cass. n. 3711 del 2005): peraltro, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, le norme regolamentari (e una di queste è il "Regolamento comunale di Roma n. 24 del 2003 sulla applicazione sperimentale della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani") che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della TARSU, lo fanno sempre perché ritenuti "incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti", non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l'esenzione dalla tassa (v. Cass. n. 4027 del 2012). Per approfondire scarica la sentenza.
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