Sunday 01 October 2017 07:29:46

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Dissesto degli Enti Locali: il parere sui residui attivi e passivi e sui compiti dell'Organo Straordinario di liquidazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Puglia

QUESITO:

 L’ente chiede se si debba procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi in conseguenza del dissesto dell’ente con nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione ed adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti prevista dall’art.258 Tuel.

PARERE:

In tema di dissesto dell’ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d lgs 11 giugno 1996, n. 336; d lgs 15 settembre 1997, n. 342; d lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel), mentre all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). Questa Corte ha già avuto modo di osservare come “la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.” (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n.176/2016/QMIG).

In particolare, l’intervento dell’OSL, disciplinato agli artt. 252 - 258 Tuel, è circoscritto entro precisi confini sia sul piano temporale che su quello oggettivo dei compiti ad esso affidati.

Sotto il primo profilo, le competenze del suddetto organo risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre, sotto il secondo profilo, i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (art 252 Tuel).

Alla sopra richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 21 del 20/09/1993 (“Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalita' applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378”), richiamata dal Comune istante, la quale ha sancito che “Il  principio fondamentale introdotto nella  normativa sul dissesto  dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello di una netta separazione di competenze tra gli  organi  istituzionali dell'ente e l'organo speciale  della  liquidazione.  Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo  straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di  tutti i  residui attivi  e  passivi  alla  data  del   31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi  di  bilancio,  compresi  quelli   aventi   vincolo   di destinazione”.

La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell’ente locale, continua a rappresentare, quindi, l’asse portante dell’intera disciplina del dissesto- ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Tuel- nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell’OSL dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui all’art 255 comma 10 Tuel, su cui sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall’art 2 bis d.l. 24 giugno 2016 n. 113 -modificato dall’art 36 comma 2 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 96/2017- sia la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG).

Compito dell’OSL rimane, infatti quello di “procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall’art. 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall’insediamento” (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).

L’OSL può proporre all’ente la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’art 258 Tuel (su cui si richiamano i principi espressi da questa Sezione con delibera n.16/PAR/2007).

Ai sensi della predetta disposizione, l’OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione. A seguito della modifica disposta con l’art 15, comma 1, d.l. 24 giugno 2016 n. 113 conv. dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 la procedura in esame può interessare anche i crediti erariali (analogamente a quando previsto, sul piano privatistico, nel caso di concordato con transazione fiscale).

La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell’importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall’art 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall’accettazione). Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero .Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l’OSL accantona l’importo del 50 per cento degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (art 258 comma 4).

La disciplina sopra richiamata nel delineare i compiti dell’OSL e quelli dell’ente locale non introduce alcuna deroga all’art 228 comma 3 Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell’OSL debbano essere cancellati dal bilancio comunale, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all’art 258, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell’ente.

Per i suddetti debiti, fino all’estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio.

Ai sensi del combinano disposto degli artt. 228 comma 3 Tuel ed art 3, comma 4, d.lgs 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Vai al testo completo.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 13 November 2024 10:01:57

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su applicazione della nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024 e regole da applicare nel periodo transitorio.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 01 October 2024 08:59:23

COMPARTO SANITA’ 2019-2021- Quesito su trasposizione automatica degli incarichi di funzione organizzativa in essere all’interno delle fasce di cui all’art. 32 comma 7, senza attivazione di nuova procedura selettiva.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 01 October 2024 08:58:04

COMPARTO FUNZIONI LOCALI- Quesito su possibilità – per i dipendenti utilmente collocati in graduatoria e cessati dal servizio in corso d’anno - di beneficiare della progressione economica acquisendo il relativo differenziale stipendiale.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 09 August 2024 04:56:33

Noleggio con conducente: é incostituzionale il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio NCC

Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro info...

segnalazione del comunicato della Corte Costituzionale per la sentenza depositata in data 19/07/2024 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24/07/2024 n. 30

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 09 August 2024 04:41:12

Al convivente di fatto si applica la disciplina dell’impresa familiare: la sentenza della Corte Costituzionale

 

La Corte costituzionale (sentenza n. 148 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230...

Segnalazione del comunicato della Corte Costituzionale per la sentenza depositata in data 25/07/2024 con Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 31/07/2024 n. 31

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 09 August 2024 04:25:38

Aggiudicatario di un immobile con abusi edilizi: sulla decorrenza del termine di 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria non rileva l’effettiva contezza della presenza di abusi presso l’immobile oggetto di trasferimento

La vicenda di causa involge la problematica della decorrenza del termine di 120 giorni secondo quanto stabilito dall’art. 40 della legge 28 f...

segnalazione del Direttore scientifico Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 8.8.2024, n. 7066

Giustizia e Affari Interni - Friday 09 August 2024 04:10:13

Cittadini stranieri e permesso di soggiorno: gli effetti dell’intervento della Corte Costituzionale sul “reato di piccolo spaccio”

Il cittadino straniero ha impugnato il decreto con il quale il Questore della Provincia di ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno tempor...

segnalazione del Direttore scientifico Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 8.8.2024, n. 7070

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:17:06

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – Quesito su computo e retribuzione dei giorni festivi o non lavorativi intercorrenti tra le giornate di permesso ex legge n. 104/1992.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:15:58

RELAZIONI SINDACALI - Quesito su modalità di calcolo del contingente generale e i criteri di ripartizione del monte ore dei permessi sindacali e eventuale comunicazione alle OO.SS. aventi titolo.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:14:41

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su estensibilità del servizio di pronta disponibilità a turni diversi da quelli notturni e festivi.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top