Sunday 01 October 2017 07:29:46
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Puglia
QUESITO:
L’ente chiede se si debba procedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi in conseguenza del dissesto dell’ente con nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione ed adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti prevista dall’art.258 Tuel.
PARERE:
In tema di dissesto dell’ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d lgs 11 giugno 1996, n. 336; d lgs 15 settembre 1997, n. 342; d lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All’ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all’approvazione del Ministero dell’Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel), mentre all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). Questa Corte ha già avuto modo di osservare come “la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l’effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.” (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n.176/2016/QMIG).
In particolare, l’intervento dell’OSL, disciplinato agli artt. 252 - 258 Tuel, è circoscritto entro precisi confini sia sul piano temporale che su quello oggettivo dei compiti ad esso affidati.
Sotto il primo profilo, le competenze del suddetto organo risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre, sotto il secondo profilo, i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell’acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (art 252 Tuel).
Alla sopra richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell’Interno n. 21 del 20/09/1993 (“Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalita' applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378”), richiamata dal Comune istante, la quale ha sancito che “Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione. Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di destinazione”.
La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell’ente locale, continua a rappresentare, quindi, l’asse portante dell’intera disciplina del dissesto- ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Tuel- nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell’OSL dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui all’art 255 comma 10 Tuel, su cui sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall’art 2 bis d.l. 24 giugno 2016 n. 113 -modificato dall’art 36 comma 2 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 96/2017- sia la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG).
Compito dell’OSL rimane, infatti quello di “procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall’art. 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall’insediamento” (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).
L’OSL può proporre all’ente la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall’art 258 Tuel (su cui si richiamano i principi espressi da questa Sezione con delibera n.16/PAR/2007).
Ai sensi della predetta disposizione, l’OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione. A seguito della modifica disposta con l’art 15, comma 1, d.l. 24 giugno 2016 n. 113 conv. dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 la procedura in esame può interessare anche i crediti erariali (analogamente a quando previsto, sul piano privatistico, nel caso di concordato con transazione fiscale).
La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell’importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall’art 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall’accettazione). Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero .Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l’OSL accantona l’importo del 50 per cento degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (art 258 comma 4).
La disciplina sopra richiamata nel delineare i compiti dell’OSL e quelli dell’ente locale non introduce alcuna deroga all’art 228 comma 3 Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell’OSL debbano essere cancellati dal bilancio comunale, ma si limita a chiarire che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all’art 258, compete all’organo del dissesto l’estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell’ente.
Per i suddetti debiti, fino all’estinzione mediante intervenuto pagamento, continuano a permanere le ragioni che ne hanno determinato l’iscrizione in bilancio.
Ai sensi del combinano disposto degli artt. 228 comma 3 Tuel ed art 3, comma 4, d.lgs 118/2011, infatti, possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.
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