Sunday 14 October 2018 19:25:19

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Banche: La giurisdizione sui provvedimenti sanzionatori inflitti dalla Banca d’Italia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 9.10.2018

Nella sentenza del 9 ottobre 2018 il Consiglio di Stato afferma che “La stessa Banca d’Italia, nel proprio sito Web, illustra con chiarezza e sinteticità il riparto di giurisdizione in materia di atti generali ed individuali dei propri procedimenti sanzionatori. Riporta infatti nel proprio sito Web ufficiale alla pagina https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/provvedimenti/index.html al paragrafo su “Controllo giurisdizionale sugli atti e provvedimenti adottati in materia di vigilanza” che “Le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sono devolute per legge alla giurisdizione del giudice amministrativo, con competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Quelle relative alle opposizioni alle sanzioni amministrative sono di competenza del giudice ordinario”.

Questi condivisibili principi, così sintetizzati in funzione divulgativa rivolta al pubblico, sono l’esatta applicazione di quanto affermato da questa VI Sezione nella recente sentenza 31/07/2017 n.3822, relativa al noto caso di Banca d. Marche s.p.a.

Anche in quel caso si verteva sull’impugnativa, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, di una sanzione pecuniaria adottata ai sensi dell’art. 145 TUB, unitamente, tra l’altro, al provvedimento del 27 giugno 2011 della stessa Banca d’Italia, recante la disciplina della procedura amministrativa sanzionatoria amministrativa. La sentenza del primo giudice declinatoria della giurisdizione era stata annullata con rinvio da questa Sezione, sul rilievo di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 94 dell’11 marzo - 9 aprile 2014, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale «degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia». La Sezione al riguardo aveva affermato che, in conseguenza della citata pronuncia della Corte Costituzionale, “la giurisdizione sui singoli provvedimenti sanzionatori spetta al giudice ordinario ... resta ferma, però, in applicazione dei principi generali, sugli atti regolamentari presupposti. In questo caso, viene in rilievo l’esercizio di un potere generale dell’amministrazione connotato da discrezionalità in relazione al quale il privato è titolare di un interesse legittimo”. Queste conclusioni sono in linea del resto con la precedente sentenza 26 marzo 2015, n. 1595 di questa Sezione a proposito dell’impugnazione di regolamenti Consob di disciplina di procedimenti sanzionatori, essendosi ivi esplicitamente escluso che «la giurisdizione riservata al giudice ordinario sul provvedimento sanzionatorio possa estendersi anche agli atti amministrativi o regolamentari che non costituiscono diretta e concreta espressione della potestà sanzionatoria», aggiungendosi che «la sanzione inflitta e gli atti del procedimento sanzionatorio, ma non anche gli atti a monte del procedimento medesimo, sono espressione di poteri di diversa natura (regolamentare o amministrativa appunto) e rispetto ai quali sussistono certamente posizioni di interesse legittimo la cui tutela spetta, secondo gli ordinari criteri di riparto, alla giurisdizione del giudice amministrativo» ed, inoltre, che la giurisdizione del giudice ordinario sulle sanzioni non può ritenersi «una giurisdizione di carattere esclusivo, in grado di estendersi a tutti gli atti comunque afferenti alla materia procedimentale sanzionatoria» (…), a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva vantata dall’interessato.

La giurisdizione ordinaria sulle sanzioni inflitte «deriva dal fatto che di fronte ad esse si rinvengono tradizionalmente situazioni di diritto soggettivo, in quanto le stesse sono applicate sulla base di criteri che non possono considerarsi espressione di discrezionalità amministrativa» ma, tuttavia, «viene meno nel caso in cui l’oggetto della contestazione sia un atto (amministrativo o regolamentare), adottato nell’esercizio di un potere discrezionale, che si colloca a monte del procedimento sanzionatorio, fissando, come nel caso di specie, le regole relative al suo svolgimento». In tale ipotesi, «venendo in rilievo un potere autoritativo di natura regolamentare, torna ad operare la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo gli ordinari criteri di riparto». Non si tratta, si è sottolineato nella sentenza in esame «di una forma inammissibile di c.d. “doppia tutela” avverso il medesimo atto, ovvero della surrettizia riproposizione del criterio di riparto ormai abbandonato fondato sul c.d. petitum formale, ma della natura convivenza nell’ambito della materia procedimentale sanzionatorio di posizioni di interesse legittimo (rispetto agli atti presupposti) e di diritto soggettivo (rispetto agli atti conclusivi del procedimento)».

In definitiva «laddove la fonte diretta della lesione e, quindi, l’oggetto del giudizio, sia il provvedimento sanzionatorio, la giurisdizione è del giudice ordinario al quale spetta anche il potere di disapplicare gli atti amministrativi o regolamentari illegittimi di cui conosce in via incidentale». Nel caso in cui, invece, «la fonte diretta della lesione e, quindi, l’oggetto del giudizio, sia l’atto regolamentare o amministrativo a monte, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, con conseguente possibilità di annullamento del provvedimento o del regolamento impugnato».

Ora, nel caso di specie risulta esattamente che il ricorso di primo grado ha ad oggetto l’annullamento del Regolamento della Banca d’Italia; mentre non ha assolutamente ad oggetto la sanzione applicata, che infatti è stata impugnata dinanzi al Giudice ordinario. Del resto, l’impugnativa della sanzione consolida l’interesse ad impugnare il Regolamento, essendo la ricorrente titolare di una posizione soggettiva d’interesse legittimo ad ottenerne l’annullamento, anche soltanto in parte qua.” Per continuare nella lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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