Sunday 01 October 2017 07:54:48
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione di controllo per l'Umbria del 12.9.2017
Quesito: La richiesta di parere è volta a conoscere se, in presenza di una sentenza esecutiva di condanna di un Comune al pagamento di somme di danaro, debba necessariamente procedersi a riconoscimento di debito prima di addivenire ad una transazione che riduca gli oneri a carico del Comune stesso, o si possa procedere direttamente alla stipula della transazione, “attivando […] le ordinarie procedure contabili di spesa, tenuto conto che la somma necessaria risulta integralmente prevista in bilancio, al fondo rischio contenzioso” .
Parere:
"i profili per i quali l’Ente ha formulato la richiesta di parere all’esame, nella loro più intrinseca consistenza, attengono alla verifica della sussistenza (o meno) della giuridica possibilità di pervenire alla transazione di una lite, oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato, senza la preventiva adozione di un prodromico provvedimento di riconoscimento di debito (ex art. 194, co. 1, lettera a, TUEL), quale ‘atto dovuto’ per la transazione stessa.
Il Collegio, al fine di dare una risposta davvero aderente agli orientamenti di questa Corte, rileva anzitutto che il preteso contrasto dal quale scaturirebbe la necessità del chiarimento di cui alla richiesta di parere in riferimento, nei termini in cui è stato prospettato dal Comune di Trevi, è frutto dell’erronea lettura della deliberazione della Sezione di controllo per la Toscana n. 30/2008, per come è richiamata nella successiva deliberazione n. 132/2010 della medesima Sezione.
Il parere che è stato reso con la menzionata deliberazione n. 30/2008, invero, non ha affatto riguardato l’ipotesi – oggi all’esame – di una transazione conseguente a “sentenza esecutiva” di condanna al pagamento di somme di danaro a carico di un ente locale, alternativa al “riconoscimento di debito fuori bilancio” (ex art. 194, co. 1, lettera a, TUEL).
Nel predetto parere, anzi, si è ben evidenziato che, mentre “i debiti [fuori bilancio] derivanti da sentenze esecutive sono […] riconducibili al concetto di sopravvenienze passive, in quanto […] prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa”, il giudizio risarcitorio per il quale era stata allora ipotizzata la transazione, faceva seguito ad una “sentenza TAR [priva di efficacia esecutiva], che si esprime[va] soltanto in merito alla legittimità del comportamento dell’Ente, [in relazione] alla nascita del [solo] diritto al risarcimento del danno, conseguente alla lesione dell’interesse legittimo, accertata con [la menzionata] sentenza” TAR (v. paragrafo 3, penultimo capoverso, della richiamata deliberazione n. 30/2008, nel testo pubblicato nella banca data di questa Corte).
Neppure la deliberazione n.4/2007 della Sezione di controllo per il Piemonte, richiamata nella deliberazione n. 30/2008 della Sezione per la Toscana (v. ancora paragrafo 3 di tale deliberazione), ha avuto a riferimento una ipotesi di transazione conseguente a “sentenza esecutiva”, ex art. 194, co. 1, lett. a) TUEL.
Una simile ipotesi, invece, è stata esaminata dalla Sezione di Controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 57/2017.
La peculiarità della fattispecie, ha indotto i magistrati pugliesi a:
a) negare rilevanza al generale carattere di alternatività della transazione rispetto al riconoscimento di debito;
b) affermare che, in casi del genere, la transazione è possibile solo dopo “il riconoscimento del debito fuori bilancio, per la somma determinata con la sentenza” (v. paragrafo 10, pag. 38, ultimo capoverso della citata delib. n. 57/2017 nel testo pubblicato nella banca data di questa Corte).
Secondo la predetta Sezione: “non è possibile, in ogni caso e a prescindere dall’effettivo fine perseguito [con la transazione], non ottemperare ad un preciso obbligo di legge, [costituito dal] riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva, avvalendosi di un istituto giuridico di carattere eccezionale”, come la transazione stessa (v. ancora paragrafo 10, pag. 38, ultimo capoverso della delib. n. 57/2017), anche al fine di assicurare la comunicazione del relativo provvedimento alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, co. 5, della l. n.289/2002, in relazione alle “esigenze di contenimento della spesa pubblica ed […] al principio di buon andamento”, considerate dalla “Corte costituzionale [con la sentenza] n.64/2005” (v. pag. 35, fine, e pag. 36, della ripetuta deliberazione n. 57/2017).
Nell’ottica della Sezione di controllo per la Puglia, la transazione non è alternativa al provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, ma vi accede e trova in esso il suo ineludibile presupposto.
Alla stregua di quanto precede, dunque, risulta del tutto evidente che le pronunce a confronto, cosi come considerate nella richiesta di parere, si occupano di profili tra loro diversi e non esprimono (per ciò stesso) alcun “contrasto”.
Ciò non di meno, il Collegio rileva che una diversa prospettazione sul tema è riscontrabile nelle pronunce di controllo di questa Corte.
In tal senso, vanno comparate tra loro la deliberazione n. 406/2011 della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria e la già ricordata deliberazione n. 57/2017 della Sezione Regionale per la Puglia.
La Sezione calabra, invero, nel rispondere al quesito attinente all’ “iter procedimentale da seguire […] in ordine alle transazioni che abbiano ad oggetto una delle fattispecie di debito fuori bilancio previste dall’art. 194 TUEL”, ha espresso l’avviso che, in simili ipotesi, occorre sempre e comunque la “deliberazione consiliare”, data la presenza del “debito fuori bilancio”, che costituisce “la ragione fondante della transazione” stessa (v. pag. 4, ultimo capoverso, della deliberazione in rassegna, nel testo pubblicato nella banca dati di questa Corte).
Con tale parere, quindi, la predetta Sezione ha:
a) di fatto, ribadito (implicitamente) il carattere alternativo delle transazioni rispetto ai riconoscimenti di debito fuori bilancio, anche per gli oneri derivanti da “sentenze esecutive” non ancora passate in giudicato; b) giuridicamente, però, ha dato evidenza alla funzione “politico-amministrativo” e di controllo del riconoscimento di debito, intestando al Consiglio comunale la competenza alla transazione, nell’ovvia – seppur implicita – considerazione che in tale sede il Consiglio stesso non potrà non espletare le competenze (funzionali) proprie sul riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, prima della transazione e per la sua concreta stipula.
I termini del riferito parere della Sezione di controllo per la Calabria (delib. n. 406/2011), pertanto, sembrano divergere da quelli del parere della Sezione di controllo per la Puglia (delib. n. 57/2017) per aspetti del tutto formali, legati alla mancata adozione di un apposito provvedimento di riconoscimento di debito, prodromico alla transazione, ma restano allineati alle medesime posizioni sostanziali, quanto alla necessità di concludere le valutazioni (politico-amministrative) del Consiglio comunale sul riconoscimento del debito fuori bilancio prima di pervenire alla (eventuale) transazione.
Così delineati gli ambiti (ed i limiti) dei “contrasti” maturati in seno a questa Corte sulla possibilità di transigere la lite oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato, il Collegio ritiene che, in relazione alla convergenza di fondo sui valori giuscontabili da salvaguardare, espressi dai riferiti orientamenti, la scelta sul concreto modo di agire possa essere rimessa all’organo consiliare dell’Ente, al quale spettano le valutazioni politico-amministrative più rilevanti, così da salvaguardare i predetti valori con le modalità ritenute dal Consiglio medesimo più opportune, in base all’assetto operativo dell’Ente stesso ed alle circostanze del caso.
Tanto, nella misura in cui anche la delibera alla transazione, comunque di competenza del predetto Consiglio (nell’orientamento segnato dalla Sezione calabra), realizzi in concreto la funzione propria del provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, mediante apposite valutazioni in ordine:
a) alla riconduzione al sistema ordinario e di bilancio degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva (ex art. 191 TUEL);
b) al reperimento delle risorse necessarie per sostenere i predetti oneri (ex art. 193 e 194 TUEL);
c) al permanere degli equilibri di bilancio (ex art. 193 TUEL).
Va da sé che, nell’ottica dell’assorbimento del provvedimento di riconoscimento di debito nella deliberazione a transigere (ex Sez. Reg. Contr. Calabria delib. n. 406/2011), la deliberazione stessa va trasmessa “agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti” (ex art. 23, co. 5, l. 289/2002), data l’assenza dell’apposito provvedimento di riconoscimento di debito, ad essa prodromico, oggetto specifico dell’accennato dovere di trasmissione.
Per approfondire scarica il testo integrale del parere.
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