Tuesday 18 January 2022 11:50:13

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Contenuto Riservato

Massimario G.A.R.I. TAR Lazio Sez. III bis del 17.1.2022 n. 463

-

 

Testo del Provvedimento

 Pubblicato il 17/01/2022

N. 00463/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11328/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, Francesco Americo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Americo in Firenze, via Cosseria 2; 

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Uffici Scolastici Regionali Abbruzzo ed Altri, non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

2. Del “Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 29.09.2020 e dell'allegato calendario nella parte in cui, programmando le prove scritte della procedura straordinaria a decorrere dal 22.10.2020 sino al 16.11.2020, non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e contenimento del virus Covid-19 (all. docc. nn 1-2); 

3. Del Decreto Dipartimentale n. 783 del 10.07.2020 recante “Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive (all. doc. n. 3);

4. Del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23.04.2020 nella parte in cui, all'art. 5 relativo al “Calendario delle prove” ha stabilito che “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura”, non prevedendo lo svolgimento di prove suppletive (all. doc. n. 4);

5. Del verbale del Comitato Tecnico Scientifico COVID-19 (istituito con decreto del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020), di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato espresso il parere tecnico favorevole all'espletamento della prova concorsuale in questione a decorrere dal 22 ottobre 2020 e sino al 16 novembre 2020;

6. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura de qua.

Nonché per l'accertamento, mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno: 

Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi allo svolgimento di una prova suppletiva della procedura straordinaria indetta con D.D. n. 510 del 23.04.2020, che dovrà essere calendarizzata al temine di quelle già previste.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28/9/2021: 

PER L'ANNULLAMENTO

1. Della graduatoria di merito del concorso straordinario per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, pubblicata in data 16.06.2021 per la classe di concorso A08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e dell'industria, scenotecnica e dei provvedimenti che hanno successivamente rettificato la graduatoria;

2. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale in quanto lesivo del diritto del ricorrente alla partecipazione alla procedura de qua.

 

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con ricorso collettivo gli odierni ricorrenti hanno l’annullamento degli atti in epigrafe nella parte in cui il calendario delle prove scritte della procedura straordinaria n.510 del 2020, programmando le prove scritte a decorrere dal 22.10.2020 sino al 16.11.2020, non ha previsto lo svolgimento delle prove selettive nei confronti di tutti i candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti ad isolamento fiduciario ovvero in quarantena, in applicazione delle vigenti misure sanitarie di contrasto e di contenimento del virus Covid-19. 

Gli esponenti non hanno potuto sostenere la prova scritta, poiché ristretti nel loro domicilio per via delle loro condizioni di salute connesse alla crisi sanitaria da Covid-19, come fa certificazione medica allegata. 

Segnatamente: i ricorrenti-OMISSIS-si trovavano in isolamento fiduciario per rischio espositivo al Covid-19. 

Attesa l’oggettiva impossibilità di svolgere la prova nella data indicata se non in violazione delle prescrizioni dell’autorità, gli odierni ricorrenti, hanno chiesto con ricorso al tribunale adito, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare anche monocratica, l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del diario della prova scritta del concorso pubblico in esame. 

Con ordinanza n. -OMISSIS-è stata disposta l’ammissione degli istanti alla prova suppletiva, “Considerato che i ricorrenti, posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non hanno potuto partecipare alla prova concorsuale scritta in quanto oggettivamente impossibilitati”. 

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

All’udienza del 14 dicembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione. 

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.

Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666, il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione, “la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”. 

Occorre ancora ribadire che, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati” (TAR Lazio sent. ult. cit.).

In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; - è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).

Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, all’articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: «Le amministrazioni […] possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate […] e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti». In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.

In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento per i descritti assorbenti motivi con definitiva ammissione dei ricorrenti alle prove già sostenute e stabilizzazione della loro posizione in graduatoria come determinata all’esito del superamento delle prove,

Si dichiara assorbita, altresì, ogni censura dedotta con i motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie di merito, peraltro neanche prodotte in atti, atteso che, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, “nessun onere di impugnazione può essere posto a carico della parte che si vede inserita nella graduatoria alla quale aspira, sia pure con riserva. Tale cautela, adottata dall'Amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, non causa alcun pregiudizio all'interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell'azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio” (Consiglio di Stato sez. VI, 06/07/2010, n.4286).

In considerazione della novità della questione di lite e della eccezionalità della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Referendario

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella   Giuseppe Sapone
 

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