Saturday 05 March 2022 19:43:21
Giurisprudenza Unione Europea e Cooperazione Internazionale
nota del Prof. avv. Enrico Michetti all’ordinanza della Corte dì Cassazione Sez. I Civile del 03.03.2022
In data 3 marzo 2022 la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 7047 ha ritenuto fondata la richiesta di protezione internazionale ed umanitaria presentata da un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, che si é sottratto al servizio di leva in Ucraina per evitare di essere coinvolto in azioni di guerra e di essere costretto a commettere crimini di guerra o contro l’umanità.
La controversia prende le mosse dall’evidenza che dall’inizio del conflitto interessante la Regione del Donbass oltre 26.000 cittadini ucraini sarebbero stati sottoposti nel loro paese ad azioni giudiziarie per aver evitato, in vario modo, il servizio militare.
Il provvedimento adottato dalla Cassazione è importante in quanto, con articolata disamina, definisce il contesto locale Ucraino evidenziando “la presenza di gravi violazioni e crimini di guerra commessi da ambo le parti in conflitto”.
Ad avviso della Corte, in materia di protezione internazionale deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità.
La Cassazione è lapidaria nel ribadire che:
1. tutte le fonti internazionali concordano sull'esistenza, in Ucraina, di un conflitto armato, nel cui ambito le parti non hanno rispettato gli accordi del 2015-2016 sul cessate il fuoco ed hanno continuato a combattere nonostante la tregua;
2. le stesse fonti evidenziano la presenza di gravi violazioni e di crimini di guerra, commessi da ambo le parti in conflitto;
3. in data 7 settembre 2019 si è concluso tra le parti uno scambio di prigionieri, che costituisce notoriamente e chiaramente atto tipico degli scenari di conflitto armato. Giungendo addirittura a concludere che, conformemente ai propri precedenti giurisprudenziali: “appare plausibile, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra riportate, la commissione di crimini di guerra in caso di prestazione da parte del ricorrente del servizio richiesto”.
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