Sunday 10 January 2021 13:47:28
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 8.1.2021
La Terza Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 8 gennaio 20121 ha confermato quanto già in precedenza affermato dalla medesima Sezione secondo cui “la previsione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa” (cfr. la sentenza n. 6378 del 22 ottobre 2020).
Invero, l’art. 10-bis cit. rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, che è strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge: ne discende che “è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito dell’avviso dato ai sensi dell’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, limitandosi l’Amministrazione ad affermare in modo apodittico e con formula di mero stile che non emergono nuovi elementi tali da far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall’interessato” (C.d.S., Sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1834).(…)
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