Tuesday 18 July 2017 12:03:24
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 17.7.2017
Si segnala la sentenza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 17 luglio 2017 nella quale si legge che “La norma di riferimento è l’art. 53 del d. lgs. 165/2001, rubricato “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, che ai commi 7, 8 e 9 stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell’amministrazione cui appartengono “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza”, e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione.
Secondo la difesa dell’amministrazione appellante, le disposizioni di regolamento impugnate sarebbero legittime, in quanto semplicemente applicative di tali norme di legge.Il Collegio è di diverso avviso, e condivide sul punto quanto affermato dal Giudice di primo grado.
Gli “incarichi “ai quali le norme citate fanno riferimento sono infatti di tipo essenzialmente diverso da quelli di consulenza tecnica dei quali si controverte in questo processo.
Ciò si afferma anzitutto con riguardo al soggetto che li conferisce, che è l’Autorità giudiziaria, ovvero il giudice o il P.M. ai sensi degli artt. 221 e 233 c.p.p., 191 c.p.c. e 19 comma 2 c.p.a., e quindi un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d. lgs. 165/2001 si riferisce.
Ciò va affermato poi anche con riguardo alla natura intrinseca dell’incarico, che non costituisce l’oggetto di un contratto di prestazione d’opera professionale o di altro tipo, ma una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia: così Cass. civ. sez. II 1 febbraio 2017 n.4424 e 6 agosto 1990 n.7905.
Lo conferma anche il relativo regime giuridico, per cui l’assunzione dell’incarico è doverosa, come si ricava dall’art. 366 c.p., secondo il quale costituisce reato la condotta di chi, nominato all’ufficio, ne ottenga con mezzi fraudolenti l’esenzione, e dall’art. 63 c.p.c., per cui “Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione”.
Ciò posto, un’interpretazione delle norme dell’art. 53 d. lgs 165/2001 nel senso di comprendere comunque gli incarichi di consulente tecnico per l’autorità giudiziaria sarebbe altresì contraria alla Costituzione, come pure notato nella sentenza impugnata.
La Corte costituzionale, con la sentenza 14 aprile 1998 n.440 citata dal Giudice di primo grado, ha infatti ritenuto contrastante con l’art. 101 Cost, e con l’indipendenza della Magistratura da esso garantita una norma di legge, la quale vietava al magistrato di scegliere il perito cui affidare la perizia in materia di opere d’arte e lo obbligava a tal fine a rivolgersi ad un organo amministrativo, nella specie al Ministro per i beni culturali, per averne l'indicazione della persona alla quale conferire il relativo incarico.
E’infatti evidente che è solo formale l’indipendenza di un Giudice al quale è precluso, o reso difficile, accedere alle conoscenze tecniche e specifiche necessarie al corretto apprezzamento dei fatti da giudicare…”. Per approfondire vai alla sentenza.
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