Tuesday 05 December 2017 11:46:44
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. L del 4.12.2017
"in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, nell'ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000 del Comparto - ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione - mentre il disposto del successivo art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale lo spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro".
È questo il principio ribadito dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nell’ordinanza depositata in data 4 dicembre 2017 con la quale il Collegio ha richiamato il consolidato indirizzo - originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458 (cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata), ma poi assurto al rango di "diritto vivente" essendo stato confermato, fra l'altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Id., 30 novembre 2012, n. 21524; Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Id. 18 dicembre 2012, n. 23349; Id. 20 dicembre 2012, n. 23646; Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Id. 2 aprile 2014, n. 7726 - secondo cui per i dipendenti del Compatto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Compatto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto; che, in tutti i suindicati precedenti, con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l'art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, prevedendo, per l'ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale, l'applicazione dell'art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione; che tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro; che, invece, l'art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti , cime si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio; che, all'esito della richiamata esegesi, è stato affermato che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista:
a) ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1, CCNL quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo);
b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2, (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro;
c) ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro; che, nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNL per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale, né hanno lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo o dedotto il superamento del normale orario di lavoro; che, infatti, è pacifico che i ricorrenti abbiano avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, da loro qualificate come eccedenti tale orario solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse, come si è detto (…) per continuare nella lettura vai all’ordinanza.
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