Monday 29 July 2019 12:32:19

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Luogotenenti e marescialli: la qualifica di luogotenente non è una promozione al grado superiore e può essere concessa solo con il perdurare del rapporto di servizio

segnalazione del Prof. avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 29.7.2019

Nel giudizio di primo grado il TAR TAR aveva ritenuto che quello di “luogotenente” sia un vero e proprio grado, non già una qualifica del grado di maresciallo, e che pertanto nella fattispecie in esame dovesse essere applicato l’articolo 21 del decreto legislativo n. 196 del 1995 secondo cui “è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso” il personale che non può essere ulteriormente valutato perché collocato in congedo o deceduto.

Il Consiglio di Stato con sentenza depositata in data 29 luglio 2019 ha statuito che “L’art. 6 bis, d.lgs. n. 196/1995 (introdotto dalla legge n. 82 del 2001), prevede che ai primi marescialli, fermo restando il livello funzionale assegnato, venga attribuito uno scatto aggiuntivo dopo aver compiuto sette anni di servizio nel grado; decorsi altri sette anni dall’attribuzione dello scatto aggiuntivo sono valutati a mente dell’art. 35, della legge n. 212 del 1983 e se dichiarati idonei viene loro attribuita la qualifica di luogotenente (la procedura di formazione delle aliquote, le decorrenze nella promozione, gli attributi del grado, sono disciplinati dall’art. 6 bis cit.).

Si è posto il problema se quella di luogotenente sia una vera promozione ad un grado superiore. La giurisprudenza ha negato, con condivisibili argomentazioni, che l’attribuzione della qualifica in questione comporti l’avanzamento ad un grado ulteriore, ancorché sia il presupposto per il conferimento di incarichi di massima responsabilità rispetto agli altri marescialli; la legge del resto prevede espressamente una valutazione di idoneità modellata sul modello dell’avanzamento a scelta assoluta (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, parere n. 3898 del 2007).

Presupposto indefettibile per il conferimento della qualifica è, pertanto, il perdurare del rapporto di servizio attivo fra il militare e l’Amministrazione, posto che finalità precipua della stessa è la miglior utilizzazione del personale nell’interesse dell’Amministrazione stessa e ciò anche nel caso in cui l’avanzamento decorra da una data anteriore a quella della risoluzione del rapporto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. III, n. 3898/2006; id., sez. III, n. 2013/2003).

E’ irrilevante, di conseguenza, che al momento della formazione dell’aliquota l’appellato fosse ancora in servizio, perché ciò che è essenziale, ai fini dell’attribuzione della qualifica di luogotenente, è la permanenza nei ruoli in s.p.e. (Cons. Stato, sez. IV, n. 6604/2007).”.

Per saperne di più vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Thursday 30 January 2025 09:03:19

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su decurtazione della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, in caso di galleggiamento.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:46:37

RELAZIONI SINDACALI – Quesito su individuazione dei soggetti titolati ad indire l’assemblea sindacale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 18 December 2024 15:45:40

AREA FUNZIONI LOCALI – Quesito su attuale applicabilità del cd. “galleggiamento”

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:33:32

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 02 December 2024 09:32:30

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito in ordine al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 13 November 2024 10:01:57

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su applicazione della nuova disciplina della graduazione della retribuzione di posizione, di cui all’art. 60 del CCNL dell’Area FL del 16.07.2024 e regole da applicare nel periodo transitorio.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top