Friday 09 June 2017 12:06:58
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite del 1.6.207
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 1 giugno 2017 hanno ribadito la costante giurisprudenza secondo cui la qualifica di segretario economo dell'ente locale va ricondotta nella VII qualifica funzionale (secondo il cit. D.P.R. n. 347 del 1983) e, poi, nella categoria D ai sensi del CCNL per il personale degli enti locali del 31.3.99. Per maggiori informazioni vai alla sentenza.
Corte di Cassazione
Civile Sent. Sez. U
Num. 13852 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: MANNA ANTONIO
Data pubblicazione: 01/06/2017
SENTENZA sul ricorso 27036-2015 proposto da: COMUNE DI LICODIA EUBEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO COMITO, rappresentato e difeso dall'avvocato DARIO SAMMARTINO;
- ricorrente -
contro
*, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata in data 18/05/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata 18.5.15 la Corte d'appello di Catania, in totale riforma della sentenza declinatoria della giurisdizione emessa il 25.6.12 dal Tribunale di Caltagirone, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ha accertato il diritto di * ad essere inquadrata nella VII qualifica funzionale dal 5.2.* e nella categoria D1 dal *, con condanna del Comune di Licodia Eubea a pagare alla dipendente le differenze retributive fra quanto percepito e quanto dovuto in relazione alla categoria D1 dal 5.2.04, oltre interessi.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Licodia Eubea affidandosi a quattro motivi.
3. * resiste con controricorso.
4. Le parti depositano memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 1, e 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenza impugnata ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario nonostante che la lavoratrice chiedesse l'accertamento di un proprio diritto (quello di essere inquadrata nella VII qualifica funzionale e, poi, nella categoria D1) maturato in epoca precedente al 30 giugno 1998, a tal fine assumendo l'erroneità dell'inquadramento professionale a suo tempo disposto; in senso contrario in ricorso si invoca il precedente di Cass. n. 14611/10 che, diversamente da Cass. S.U. n. 6103/12 (precedente condiviso, invece, dalla Corte territoriale), ha statuito che l'affermazione del diritto ad un dato inquadramento secondo il d.P.R. n. 347 del 1983, sia pure per il periodo successivo al 30.6.98, implica pur sempre l'esercizio della giurisdizione sul provvedimento di inquadramento, quindi su una controversia all'origine riservata al giudice amministrativo e dalla cui azione la lavoratrice era decaduta dal 15.9.2000, come statuito dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001; né - prosegue il ricorso - tale diritto può fondarsi sul mero esercizio di fatto delle mansioni di segretaria economa della mensa scolastica espletate dalla lavoratrice. 1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.c.n.l. per il personale di regioni ed enti locali: sostiene il ricorrente che, essendo intangibile l'inquadramento effettuato ai sensi del d.P.R. n. 347 del 1983 alla luce della giurisdizione del giudice amministrativo, risulta erroneo l'inquadramento della lavoratrice nella categoria D1 ai sensi dell'art. 7 cit. c.c.n.l. 1.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge regione Sicilia n. 1 del 1979 e dell'art. 3 c.c.n.l. per il personale di regioni ed enti locali del 31.3.99, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le mansioni afferenti al profilo di segretaria economa della mensa scolastica fossero ascrivibili alla categoria D secondo la classificazione dell'art. 3 c.c.n.l. cit., trattandosi di mansioni invece rientranti nella declaratoria della categoria C; il riconoscimento della categoria D - prosegue il ricorso - è solo l'effetto dell'erronea riconduzione delle mansioni de quibus alla VII qualifica funzionale di cui al previgente sistema classificatorio. 1.4. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost. e 6, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto irrilevante la circostanza, pur provata da documenti, che il posto di segretaria economa della mensa scolastica non fosse più previsto nella dotazione organica del Comune di Licodia Eubea, tanto che, come sostenuto dalla difesa dell'ente, Giuseppina Cunsolo aveva espletato dal 1998 in poi mansioni di istruttore amministrativo presso vari uffici comunali. 2.1. Il primo motivo è infondato, dovendosi dare continuità all'insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 6103/12. La domanda dell'odierna controricorrente muove dal riconoscimento della settima qualifica funzionale ai sensi del d.P.R. n. 347 del 1983 e del successivo inquadramento nella categoria D prevista nel nuovo ordinamento professionale, con conseguenti differenze retributive. Il criterio temporale per distinguere la giurisdizione in materia di controversie di pubblico impiego c.d. contrattualizzato, previsto dall'art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001, è ancorato alla data di perfezionamento (anteriore o posteriore al 30.6.98) del fatto costitutivo del diritto azionato. In base a tale criterio, come statuito in controversie analoghe a quella in oggetto, il riparto di giurisdizione deriva dal dipendere o meno il diritto azionato dall'illegittimità di atti della pubblica amministrazione emessi in epoca anteriore al 30.6.98 e, in particolare, da provvedimenti di inquadramento in una determinata qualifica o area professionale (cfr. Cass. S.U. n. 12894/11; Cass. S.U. n. 14611/10; Cass. S.U. n. 750/07). Tuttavia ritiene questa Corte l'irrilevanza, ai presenti fini, dei precedenti atti di inquadramento della dipendente emessi dall'amministrazione, perché per il periodo successivo al 30.6.98 il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è costituito dal concreto svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dall'esattezza del relativo inquadramento come praticato dall'ente pubblico (cfr. Cass. S.U. n. 11560/07; Cass. S.U. n. 8159/02). A tal fine è consentita (ex art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/01) la disapplicazione in via incidentale da parte del giudice ordinario del provvedimento di originario inquadramento nella sesta qualifica funzionale in quanto atto presupposto (cfr. Cass. S.U. n. 15664/16; Cass. S.U. n. 12894/11; Cass. S.U. n. 1169/06), avendo la natura di diritto soggettivo la posizione attiva, vantata da un dipendente, a godere del corretto inquadramento professionale e della relativa retribuzione. 2.2. Le considerazioni svolte nel paragrafo che precede fanno emergere l'infondatezza anche del secondo motivo, basato su una pretesa intangibilità del provvedimento che aveva inquadrato la lavoratrice nella sesta qualifica funzionale, intangibilità esclusa dalla sopra evidenziata correttezza della disapplicazione del provvedimento medesimo da parte del giudice ordinario. 2.3. Il terzo motivo è infondato, dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la qualifica di segretario economo dell'ente locale va ricondotta nella VII qualifica funzionale (secondo il cit. D.P.R. n. 347 del 1983) e, poi, nella categoria D ai sensi del CCNL per il personale degli enti locali del 31.3.99 (cfr. Cass. n. 77/17; Cass. S.U. n. 15777/13, Cass. S.U. n. 19290/12; Cass. S.U. n. 6103/12, cit.; Cass. S.U. n. 12894/11, cit.). 2.4. Il quarto motivo è infondato nella parte in cui assume che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto irrilevante la circostanza dell'avvenuta soppressione, nell'organico del Comune di Licodia Eubea, della figura di segretario economo della mensa scolastica fin dal 1998 e dello svolgimento, da parte della lavoratrice, delle diverse mansioni di istruttore amministrativo. In realtà la Corte territoriale non ha ritenuto irrilevante, bensì non provata tale circostanza, anche in ragione del ripetuto riferimento alla qualifica di segretario economo ancora esplicitato nei prospetti paga del 2008 rilasciati a Giuseppina Cunsolo. 3.1. In conclusione, la corretta identificazione della qualifica, con la disapplicazione del precedente atto di inquadramento (e a prescindere dall'autonoma sua impugnazione), comporta l'attribuzione del livello di retribuzione corrispondente alla settima qualifica funzionale del previgente regime classificatorio e l'assegnazione della categoria "D" dell'attuale, che riferisce i nuovi inquadramenti ai profili professionali già spettanti nelle pregresse qualifiche. 3.2. Ne discende il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario. 3.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 11.04.2017.
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