Monday 15 October 2018 07:53:42
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 9.10.2018
“il Collegio non ritiene di avere giurisdizione sul punto: tale opinamento risulta conforme a quanto affermato da Cass., Sez. Un., 2016 n. 15283 che, in linea con il percorso esegetico intrapreso dalla Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71, e dalla stessa Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015 n. 22096, hanno affermato che spettano alla giurisdizione del g.o. — ed alla competenza in unico grado della Corte di appello — le controversie comunque concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001;
b) la giurisprudenza civile ed amministrativa ha infatti a più riprese affermato che spettano alla giurisdizione del g.o. — ed alla competenza in unico grado della Corte di appello — le controversie comunque concernenti la determinazione e la corresponsione delle indennità previste dall'art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del 2001 ( ex aliis Cass., Sez. Un., 2016 n. 15283 in linea con il percorso esegetico intrapreso dalla Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71ma anche Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2015 n. 22096, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2017, n. 1778);
b) tale conclusione ad avviso del Collegio non può mutare, allorchè il provvedimento sia stato adottato dal commissario ad acta, siccome avvenuto nel caso di specie;
c) all’evidenza la impugnante ritiene che in siffatta evenienza operi la giurisdizione esclusiva del G.a., sulla scorta della previsione di cui all’art. 114 del c.p.a.;
d) in contrario senso, si osserva che:
I) il ristoro previsto dall'art. 42 bis del t.u. espropr. configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 133, lett. g), c. proc. amm.;
II) l’esercizio del potere ex art. 42 bis del TUEspropriazione è una prerogativa dell’amministrazione, ed il Giudice amministrativo non può ad essa sostituirsi (potere di disporre l'acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'area abusivamente occupata dall'amministrazione è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito; la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene costituisce quindi scelta riservata alla discrezionalità dell'amministrazione);
III)nell’inerzia dell’amministrazione, il potere surrogatorio affidato al commissario ad acta (Cons. Stato, Ad. plen., n. 2/2016) ricalca la fattispecie di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a.;
IV) è ben vero che l’art. 114 del c.p.a. prevede che gli atti commissariali siano reclamabili innanzi al giudice che ha nominato il commissario ad acta medesimo, ma tale previsione non può che risentire della circostanza che, a monte, il giudice amministrativo sia attributario della giurisdizione nelle controversie volte a contestare la determinazione commissariale, chè altrimenti, a cagione di tale accadimento, si sovvertirebbe il sistema di riparto fondato sulla consistenza della posizione giuridica soggettiva;
V)in sostanza, opinando nel senso fatto proprio dal reclamo della ricorrente, ed incentrando l’analisi sulla (sola) disposizione di cui all’art. 114 c.p.a., la giurisdizione su una posizione giuridica soggettiva che è, pacificamente, di diritto soggettivo ( Corte cost., 30 aprile 2015 n. 71) verrebbe a determinarsi “secundum eventum litis”; soprattutto, le Amministrazioni sarebbero in grado di condizionare la individuazione del giudice fornito di giurisdizione, in quanto, ove esse stesse provvedessero ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis del TUEspropriazione, le controversie in ordine alla quantificazione dell’indennizzo perterrebbero al Giudice Ordinario; specularmente, però, laddove restassero inerti, ed al fine di superare detta inerzia si rendesse necessario nominare il commissario ad acta perché eserciti la discrezionale scelta spettante all’Amministrazione, esse invererebbero le condizioni perché le controversie inerenti la quantificazione dell’indennizzo medesimo vengano a ricadere nella sfera del giudice amministrativo.
VI)il Collegio è invece convinto che la giurisdizione sull’indennizzo, da chiunque erogato, appartenga al Giudice Ordinario
3.Il superiore convincimento si pone in continuità con l’approdo raggiunto dalla Sezione nella recente decisione n. 1072 del 20.2. 2018, nell’ambito della quale, pronunciandosi sulla richiesta di un commissario ad acta nominato nell’ambito di quel processo di “di voler fornire apposite istruzioni circa la quantificazione del valore venale dell’indennizzo nonché, nel caso in cui si opti per la valutazione anche delle opere nel frattempo realizzate sul bene, di voler indicare se tale valore debba eventualmente computare il costo di realizzazione delle citate opere”;” è stato affermato che:
a)” i quesiti formulati dal commissario ad acta riguardano la determinazione dell’indennità dovuta ai sensi dell’art. 42 bis t.u., la quale si ricollega a un procedimento che sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal t.u. sulle espropriazioni, e si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio (Corte costituzionale, 30 aprile 2015, n. 71).
11.4. Ferma restando l’appartenenza a questo plesso giurisdizionale delle controversie relative al provvedimento di acquisizione in sé (ad esempio, per incompetenza o per vizi di motivazione del provvedimento) e alla eventuale consequenziale richiesta di risarcimento del danno, eventuali giudizi circa la sola congruità delle somme liquidate restano di competenza del G.O. in conformità all’art. 53 t.u. e all’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. (Cass. civ., sez. un., ord. 29 ottobre 2015, n. 22096; Id., sez. un., ord. 25 luglio 2016, n. 15283; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 5530; Id., sez. IV, 15 settembre 2016, n. 3878; Id., sez. IV, 1° marzo 2017, n. 941; Id., sez. IV, 14 aprile 2017, n. 1778).
11.5. In definitiva, a dar corso alla richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad acta fanno da insuperabile ostacolo i limiti esterni della giurisdizione del G.A., che valgono peraltro anche per il giudizio di ottemperanza in senso proprio.”;
b)e che pertanto “non si potesse valutare nel merito la richiesta di istruzioni del commissario ad acta non avendo giurisdizione sulla specifica materia;”
3.1. Ed ancor più puntuale, e pienamente condivisa da questo Collegio, appare la chiosa finale contenuta nella recente, richiamata decisione n. 1072/2018, laddove è rimasto chiarito che ci si trova al cospetto di un “ insuperabile ostacolo rappresentato dai limiti esterni della giurisdizione del G.A., che valgono peraltro anche per il giudizio di ottemperanza in senso proprio. Ritiene a questo proposito la Corte di cassazione che, “posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione. Detto potere incontra tuttavia il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo" (sez. un., 20 novembre 2003, n. 17633; sez. un., 19 luglio 2006, n. 16469; e si veda anche, sia pure nell’ambito di una vicenda del tutto particolare, sez. un. 9 novembre 2011, n. 23302).”
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