Monday 05 November 2018 17:12:17

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

L’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30.10.2018

La verifica sull’esatto adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza (Cons. Stato, V, 20 aprile 2015, n. 2002; 9 maggio 2001, n. 2607; IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964) e comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza “petitum - causa petendi - motivi - decisum” (tra tante, IV, 19 maggio 2008, n. 2312; V, 7 gennaio 2009, n. 10), volto anche a escludere la possibilità del riconoscimento di un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello accertato, anche se conseguente o collegato (Cons. Stato, V, 24 gennaio 2013, n. 462; IV, 17 gennaio 2002, n. 247).

Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza (Cons. Stato, VI, 3 maggio 2011, n. 2602; IV, 13 gennaio 2010, n. 70; 4 ottobre 2007, n. 5188); con la conseguenza che la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall’atto stesso rispetto all’obbligo processuale di attenersi esattamente all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire (Cons. Stato, IV, 21 maggio 2010, n. 3233; sez. V, 6 maggio 2013, n. 2418; VI, 7 giugno 2011, n. 3415; 5 dicembre 2005, n. 6963).

La violazione del giudicato è configurabile quando il nuovo atto riproduca gli stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice; mentre si ha elusione del giudicato allorquando l’amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, persegue l’obiettivo di aggirarle dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo (Cons. Stato, IV, 1° aprile 2011, n. 2070; 4 marzo 2011, n. 1415; 31 dicembre 2009, n. 9296). Per continuare vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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