Monday 29 July 2019 12:53:01
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 29.7.2019
“La disciplina amministrativa del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”).
Per quanto qui di interesse, l’art. 5 (“Competenze comunali”) prevede che: “1. I Comuni, nel predisporre i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente”.
L’attribuzione in capo al Comune, ex art. 5 della legge citata, della competenza a stabilire le modalità per lo svolgimento del servizio, i requisiti e le condizioni per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, da esercitare in via regolamentare, implica necessariamente la legittimazione a stabilire le conseguenze derivanti, sul piano dell’efficacia del titolo, dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell’attività autorizzata.
Ne consegue che la competenza del Comune a regolamentare il servizio e a rilasciare la licenza contiene già di per sé il potere di vigilanza e sanzione per tutti quei casi in cui il servizio non venga assolto secondo le modalità previste.
Nel pronunciarsi su vicende similari a quella all’origine dei fatti di causa, anche in sede cautelare, questo Consiglio di Stato, ha già avuto modo di ribadire il principio di cui sopra.
In particolare, con la sentenza della sez. V n. 4866 del 22 ottobre 2015, su fattispecie analoga, è stato rilevato che i provvedimenti amministrativi ampliativi ad efficacia prolungata nel tempo per loro natura non costituiscono attribuzioni incondizionate e indefettibilmente permanenti, ma sono atti di cura dell’interesse pubblico e, come tali, dipendono dalla condotta posta in essere dal loro titolare nell’esercizio dell’attività assentita.
Ne discende che, qualora si verifichino fattispecie di abuso da parte del titolare, tali provvedimenti possano essere revocati o ne possa essere temporaneamente sospesa l’efficacia. Tale facoltà per il Comune non si configura pertanto come un vero e proprio potere sanzionatorio di carattere afflittivo, ma deve da considerarsi insita e immanente agli atti medesimi.
Inoltre, le misure oggetto d’impugnazione hanno carattere essenzialmente disciplinare. A seguito della domanda e dell’ottenimento della licenza, i conducenti di taxi debbono svolgere la loro attività nel rispetto delle regole stabilite dal regolamento comunale di settore. Ciò comporta l’instaurarsi di uno speciale rapporto tra conducente e Amministrazione, che giustifica il potere-dovere di controllo della seconda sulla regolarità dell’attività di servizio prestata dal conducente stesso.”
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