Monday 22 May 2017 13:54:56

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Danno erariale: il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti sez. giurisdizionale per la Regione Veneto del 15.5.2017

Nella sentenza depositata in data 15 maggio 2017, la corte dei conti vento ha esaminato l’eccezione di prescrizione rilevando che nel caso di specie il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, decorrenti “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (art. 1, comma 2, della l. 20/94). "Come condivisibilmente sostenuto in udienza dal P.M., nella vicenda di cui è causa è ravvisabile un’attività fraudolenta diretta ad occultare il danno. In tale ipotesi, dunque, il termine della prescrizione non decorre (come sostenuto dalla difesa del convenuto) dal “momento in cui i contributi sono stati erogati” ma dalla conoscenza della condotta illecita da parte dell'Amministrazione, poiché dai singoli momenti in cui venivano erogati i finanziamenti pubblici nulla poteva emergere in presenza degli artifizi e dei raggiri che contribuivano alla realizzazione della truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p.) Ne deriva che il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione va individuato nel momento in cui il danno stesso viene delineato in tutte le sue componenti e, dunque, nella data del rinvio a giudizio in sede penale, come correttamente rilevato dal P.M. (I Sez. Giurisd. d’Appello della Corte dei conti, sentenza n. 264 del 2012, SS.RR., sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione I app., 5.2.2008, n. 64; id., 4.12.2007, n. 497; id., 11.7.2007, n. 194; id., 16.4.2007, n. 94; id., 8.3.2007, n. 45; id., 18.3.2003, n. 103; Sezione II app., 7.6.2004, n. 184)". Per approfondire vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO  SENTENZA 54 2017 RESPONSABILITA' 15/05/2017
 

Sentenza n. 54/2017

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta dai seguenti magistrati:

Guido              CARLINO                      Presidente

Maurizio         MASSA                           Giudice           

Innocenza       ZAFFINA                       Giudice       Relatore

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 29446 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto nei confronti di:

E.F.A.L. – Ente Formazione Lavoratori della Regione Veneto, quale “soggetto beneficiario dei contributi”, con sede legale e domicilio fiscale in Portogruaro - VE (30026), Via Tevere n. 9 (Partita I.V.A. e Codice Fiscale 03895250268), in persona del liquidatore e del rappresentante legale pro tempore, rag. Paolo Naleni, nato a Milano il 25 aprile 1960, residente in Portogruaro VE, in via Tevere, n. 9 (C.F. NLNPLA60D25F205A), rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Giuri del Foro di Venezia, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia 30175, Parco scientifico e Tecnologico, Via delle Industrie, n. 19/c – Palazzo Lybra (C.F.: GRIDNC55R08L452V; pec: domenico.giuri@venezia.pecavvocati.it);

BUSATO Fabrizio, Codice Fiscale BSTFRZ61P19L736B, nato a Venezia il 19/09/1961 e residente a Noale (VE), in via della Resistenza n. 24 - Loc. Briana, al tempo dei fatti rappresentante legale, nonché Presidente dell’E.F.A.L., rappresentato e difeso dall’avv.to Arianna Salvalaio del Foro di Venezia, con studio in Casale sul Sile (TV), via Torcelle n. 11/C, presso il quale ha eletto domicilio, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente n. di fax: 0422/78.18.41 e al seguente indirizzo di pec: arianna.salvalaio@venezia.pecavvocati.it;

FERRARELLI Mario, Codice Fiscale FRRMRA29T10H619C, nato a Rovigno D’Istria (PL) Croazia, il 10/12/1929 e residente a Treviso, presso l’I.S.S.R.A., in viale Terza Armata n.4, direttore generale dell’E.F.A.L. al tempo dei fatti;

FERRARELLI Mariacecilia, Codice Fiscale FRRMCC65D48L407O, nata a Treviso l’8/04/1965 e residente a Treviso, in via Giovanni Verga n. 8, al tempo dei fatti dipendente/segretaria dell’E.F.A.L., rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Bosco, cui è stata altresì conferita procura speciale ai fini dell’accettazione della rinuncia agli atti del processo, dichiarando di voler ricevere, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., le comunicazioni e le notifiche al seguente indirizzo pec: maurobosco@pec.ordineavvocatitreviso.it;

FORT Alessandro, Codice Fiscale FRTLSN63H22L736M, nato a Venezia il 22/06/1963 e residente a Treviso, in via Priamo Tron n. 33/A, al tempo dei fatti collaboratore, nonché Sindaco supplente dell’E.F.A.L., il quale ha nominato propri procuratori speciali l’avv. Mauro Papandrea (pec: mauro.papandrea@venezia.pecavvocati.it) e l’avv. Marica Stigliano Messuti (pec: marica.stigliano@venezia.pecavvocati.it), fax: 041/8109900, conferendo agli stessi il potere di accettare la rinuncia agli atti del processo e ogni più ampio potere ai fini di cui sopra, confermando l’elezione di domicilio presso il loro studio in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, 89;

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 6 aprile 2017, il relatore Primo referendario Innocenza Zaffina, il rappresentante del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Chiara Imposimato e, per la difesa dei convenuti, gli avvocati Domenico Giuri (per E.F.A.L.), Arianna Salvalaio (per il sig. Busato), Mauro Papandrea (per il sig. Fort); 

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 20/12/2012, la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto ha convenuto in giudizio i soggetti indicati in epigrafe per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore della Regione Veneto, della somma di euro 1.871.339,45, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. 

Il danno patrimoniale contestato è stato ripartito in due tipologie e quantificato in: a) euro 1.763.397,16 (danno da distrazione di fondi destinati a corsi di formazione); b) euro 107.942,29 (danno derivante da sviamento di risorse per acquisto di un immobile).

Con ordinanza n. 23 del 2013, pubblicata il 3/07/2013, la Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto ha disposto la sospensione del giudizio “fino alla definizione, in primo grado, del processo penale n. 3410/2011 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Treviso nei confronti dei convenuti BUSATO Fabrizio, FORT Alessandro, FERRARELLI Mario e FERRARELLI Mariacecilia”.

Con sentenza n. 488 del 2013, pubblicata in data 9/11/2013, il Tribunale di Treviso ha applicato al sig. BUSATO Fabrizio la pena richiesta dalle parti, ai sensi degli artt. 444 e ss. del c.p.p., per il reato di cui all’articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), pronuncia divenuta irrevocabile in data 20/12/2013.

La Procura regionale ha pertanto depositato, in data 28/03/2014, un atto di citazione in riassunzione, facendo presente, al contempo, che, nel corso del procedimento penale e, in particolare, dell’udienza che si era tenuta in data 5/03/2014, è stato comunicato che il sig. Ferrarelli Mario era deceduto. La Procura ha al riguardo osservato (nell’atto di citazione in riassunzione) che non sussistevano i presupposti per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto deceduto, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che dispone che il debito si trasmette agli eredi esclusivamente nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

A seguito del primo atto di citazione in riassunzione, nel corso della udienza che si è tenuta in data 26/02/2015 presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, quest’ultima ha disposto che lo stesso atto di citazione venisse notificato agli altri convenuti Fort Alessandro e Ferrarelli Mariacecilia.

Nel corso della udienza che si è tenuta, in data 16/12/2015, presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, quest’ultima ha pronunciato una seconda ordinanza a verbale, di cui si è data lettura in udienza, con la quale la stessa Sezione ha confermato la sospensione del giudizio fino alla definizione, in primo grado, del processo penale n. 3410/2011 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Treviso, nei confronti dei convenuti Fort Alessandro e Ferrarelli Mariacecilia.

All’esito del predetto processo penale, la Procura regionale ha depositato un ulteriore atto di citazione in riassunzione, in data 12/10/2016, nei confronti dei convenuti FERRARELLI Mariacecilia, FORT Alessandro, E.F.A.L. – Ente Formazione Lavoratori della Regione Veneto e BUSATO Fabrizio, in quanto il Tribunale di Treviso, ha emanato, in data 24/09/2016, la sentenza n. 1113 del 2016, nei confronti dei convenuti FERRARELLI Mariacecilia e FORT Alessandro.

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto ha, quindi, fissato per il 6/4/2017 la data della udienza di discussione del giudizio. 

In data 30 gennaio 2017, la Procura - rilevando che il Tribunale di Treviso, con la citata sentenza n. 1113/2016 aveva assolto gli imputati FERRARELLI Mariacecilia e FORT Alessandro, per il reato di cui all’articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), per non aver commesso il fatto, visto l’articolo 110 del codice della giustizia contabile, ha rinunciato agli atti del processo nei confronti dei predetti convenuti, invitandoli a comunicare entro giorni quindici dal ricevimento dell’atto una dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del processo, senza riserve o condizioni (art. 110, comma 4, del cit. codice della giustizia contabile), con atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale, al fine della notifica da parte della stessa Procura alle altri parti del Giudizio (E.F.A.L. e BUSATO Fabrizio) e del deposito in Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto.

In data 6 febbraio 2017, il convenuto Fort comunicava la propria dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti del processo. In data 13 febbraio 2017, la convenuta Ferrarelli comunicava la propria dichiarazione di accettazione di rinuncia agli atti del processo. 

Venendo alla prospettazione dell’illecito amministrativo-contabile contestato nell’atto di citazione, la Procura, ha fatto innanzitutto riferimento a una segnalazione di danno proveniente dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso – Sezione Tutela Spesa Pubblica in data 21/03/2012 e relativa a una verifica circa l’utilizzo nel settore dei Fondi Strutturali, ambito Fondo Sociale Europeo (F.S.E. - programmazione 2000-2006), nei confronti di E.F.A.L. – Ente Formazione Lavoratori della Regione Veneto.

Tali indagini mettevano in evidenza un articolato sistema di frode, perpetrato dall’ente, teso ad ottenere indebitamente finanziamenti derivanti da risorse del Fondo Sociale Europeo, nazionali e regionali. Tra le fattispecie contestate rilevavano false fatturazioni (di docenti e fornitori), esibizioni di assegni bancari e circolari intestati a docenti e fornitori che poi venivano riversati sui conti correnti dell’Ente o dirottati verso altri conti, falsificazioni di estratti conto bancari, falsificazioni di registri di presenze di partecipanti ai corsi o ai tirocini finanziati. Al sistema “truffaldino” partecipava, tra le altre, anche la cooperativa VITA NOVA S.c.a.r.l. (di cui Ferrarelli Mario era rappresentante legale) che, tra l’altro, era coinvolta: 1) nel noleggio di attrezzature informatiche, fatturato a un prezzo sproporzionato; 2) nell’acquisto di un immobile poi trasferito all’E.F.A.L. nella stessa giornata a un prezzo maggiore del primo acquisto (per il quale l’ente di formazione ha ottenuto uno specifico finanziamento pubblico).

La segnalazione della Guardia di Finanza è stata inviata sia alla Regione Veneto, Direzione Programmi Comunitari, sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. 

In conseguenza di ciò, su richiesta del P.M., il G.I.P. del Tribunale di Treviso ha disposto, con decreto del 10/3/2012, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di n. 6 immobili riconducibili ad E.F.A.L. della Regione Veneto, BUSATO Fabrizio, FERRARELLI Mario e FERRARELLI Mariacecilia, vista la gravità delle condotte poste in essere dai soggetti in parola ed il copioso materiale probatorio posto a sostegno della denuncia. 

Successivamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, con atto del 17/05/2012, ha reso l’avviso agli indagati della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.. Da tale avviso si evinceva che BUSATO Fabrizio, FERRARELLI Mario, FERRARELLI Mariacecilia e FORT Alessandro erano indagati (nel CAPO A) per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640-bis c.p. perché “in concorso e in accordo tra loro, con artifizi e raggiri inducevano in errore la Regione Veneto sulla sussistenza dei presupposti per l’erogazione all’ente “EFAL della Regione Veneto” dei contributi disciplinati da delibere della Giunta Regionale del Veneto relativi all’organizzazione e svolgimento di corsi di formazione di diversa tipologia. In sostanza utilizzando fatture completamente falsificate o comunque falsificando il Registro dei partecipanti ai corsi o esponendo spese inesistenti o con altra documentazione falsa inducevano in errore sull’entità delle spese effettivamente sostenute per le quali chiedevano il rimborso, inducendo la Regione Veneto a versare finanziamenti per importi non dovuti e comunque a corrispondere l’intero importo richiesto nonostante la presenza di gravi irregolarità che avrebbero comportato la perdita di ogni beneficio”.

A carico di BUSATO Fabrizio e di FERRARELLI Mario, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso  ha, inoltre, contestato (nel CAPO B) il reato di cui agli artt. 81, 110 e 640-bis c.p. “perché, previo concorso e in accordo tra loro, nelle qualità sopra descritte al Capo A), con artifizi e raggiri inducevano in errore la Regione Veneto sull’esistenza dei presupposti per l’erogazione di contributo ex L.R. Veneto 10/1990 e sull’entità dello stesso atteso che tramite la fittizia interposizione della Vita Nova Coop. a.r.l. simulavano l’acquisto dell’immobile sito in Treviso, via Castagnole n. 20/M int.4. In particolare: in data 17/3/2005 la CEV spa cedeva l’immobile alla Vita Nuova al prezzo imponibile di euro 132.000 oltre I.V.A. al 20%; in data 17/03/2005 Vita Nova cedeva ad EFAL il medesimo immobile al prezzo di euro 193.000 oltre IVA al 20%; in tal modo ottenendo il contributo di euro 107.942,29 anziché di euro 68.390,78 (riconoscibile in base al prezzo effettivo di acquisto)”.

In considerazione degli elementi acquisiti durante l’attività d’indagine posta in essere dalla Guardia di Finanza che sono stati confermati anche dai controlli effettuati dalla Regione Veneto – Direzione Formazione, la Procura ha inizialmente contestato in sede di invito a dedurre a tutti i convenuti sopra richiamati il danno erariale complessivamente quantificato in euro 1.904.969,75, di cui euro 1.797.027,46, per l’ammontare dei contributi percepiti indebitamente da E.F.A.L., ed euro  107.942,29, quale danno derivante da sviamento di risorse regionali per acquisto di un immobile destinato a sede dell’E.F.A.L. 

In sede di conclusioni dell’atto di citazione, il danno veniva poi riquantificato, sulla base di un ulteriore aggiornamento pervenuto dalla Guardia di Finanza (con nota pervenuta il 12/12/2012, prot. n. 7671), avuto riguardo alle somme recuperate dalla Regione Veneto, nella complessiva misura di euro 1.871.339,45, così distinto: euro 1.763.397,16 (per il finanziamento pubblico ottenuto, a fronte di 16 progetti presentati alla Direzione Formazione e di un progetto presentato alla Direzione Lavoro della Regione Veneto), cui va aggiunto l’importo di euro 107.942,29, consistente nel finanziamento pubblico ottenuto per l’acquisto di un immobile da destinare ad attività di formazione dell’ente. 

Con successive comunicazioni, la Regione Veneto trasmetteva alla Procura regionale nei primi mesi del 2013, i provvedimenti di revoca dei vari contributi erogati a E.F.A.L. Regione Veneto: in particolare, con nota del 26.02.2013 la Regione trasmetteva il DDR n. 143 del 22/02/2013 con cui si  disponeva la revoca dei contributi per complessivi € 1.662.675,17; con nota del 4.3.2013 la Regione trasmetteva il DDR n. 151 del 28.02.2013 con cui si rideterminava il contributo erogato per l’acquisto dell’immobile oggetto di contributo da euro 107.942,29 a euro 68.390,78, con richiesta di restituzione da parte di E.F.A.L. alla Regione di euro 39.551,51, oltre interessi legali maturati dalla data dell’accredito del saldo fino all’effettiva restituzione; con nota dell’8 marzo 2013, la Regione comunicava infine di aver provveduto alla revoca anche dell’importo residuo del contributo erogato per l’acquisto dell’immobile, quantificato in euro 68.390,78.

In relazione agli elementi integranti la responsabilità amministrativa, la Procura ha argomentato in modo articolato la sussistenza dell’elemento psicologico (dolo e, in subordine, colpa grave), della condotta penalmente e civilmente illecita, del nesso di causalità fra la condotta dei convenuti ed il danno arrecato.

In particolare, quanto alla specifica posizione degli odierni convenuti, il sig. Busato veniva convenuto “in qualità di “rappresentante legale” di E.F.A.L. della Regione Veneto (fino al 17/01/2011), il quale ha sottoscritto e presentato rendiconti di spesa, inerenti corsi di formazione cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (ad eccezione dei PROGETTI 002-C1 e 003-C1 che sono stati sottoscritti da FAVARETTO Carlo Lorenzo (C.F. FVRCLL62M10H823B), contenenti atti pubblici (Registro Presenze Allievi e Registro individuale a fogli mobili) attestanti presenze di allievi mai avvenute, o verificatesi solo in parte, al fine di comprovare il raggiungimento dei limiti minimi di presenza prescritti nei diversi bandi di concorso per rendere conformi e regolari i corsi intrapresi, nonché documentazione contabile-amministrativa materialmente falsa ed attestazioni bancarie di pagamenti agli aventi diritto mai eseguite, al fine di aumentare i costi rimborsabili; in questo modo è stata tratta in inganno la Regione Veneto che ha approvato, in sede di verifica rendicontale, i bilanci presentati per i singoli progetti e liquidato le spese sostenute, procurando all’EFAL DELLA REGIONE VENETO un ingiusto profitto derivante dal conseguimento di erogazioni pubbliche non spettanti”.

La Procura evidenziava, in particolare, che: lo stesso Busato era stato il rappresentante legale dell’E.F.A.L. dal 25/04/2005 al 18/01/2011; tale rappresentanza si era concretizzata nell’assunzione del ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.F.A.L.; era improbabile che il convenuto potesse essere considerato un “uomo di legno” (come invece rilevato dalla difesa), posto che risulterebbe di difficile comprensione la sua perdurante ed acritica esecuzione di ordini impartiti da Ferrarelli Mario, i quali si sono estrinsecati nell’apposizione di firme sia su documenti contabili sia su documenti finanziari; come asserito nell’esposto presentato al Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso in data 03/11/2011 dal liquidatore dell’ente, dott. Inchingoli Antonio, e dalla documentazione dallo stesso consegnata, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’E.F.A.L., che sarebbe subentrato a Busato e a Ferrarelli nell’anno 2007, di fatto non ha mai operato in quanto non è mai stato effettuato il passaggio delle consegne e l’esibizione della documentazione contabile, amministrativa e finanziaria al nuovo direttivo, condizione fondamentale per l’inizio dell’attività del nuovo esecutivo; del tutto stridente e contrastante con l’asserito ruolo di “uomo di legno”, apparirebbe, in particolare, la condotta del convenuto in occasione dell’effettuazione delle operazioni di versamento che egli ha compiuto in data 24/01/2011 nel c/c intestato ad E.F.A.L. n. 0183/010683 acceso presso la Banca Popolare di Verona – agenzia di Treviso, via Terraglio – di  n. 8 assegni circolari emessi da EFAL, sui quali è stata apposta la dicitura “Debbo revocare la disposizione di emissione del presente assegno circolare e pertanto restituisco lo stesso non ancora utilizzato. Vi esonero da qualsiasi responsabilità relativa all’operazione”, seguita dalla firma del medesimo.

Quanto alla posizione del convenuto E.F.A.L., Ente Formazione Lavoratori della Regione Veneto (ente avente natura giuridica di associazione non riconosciuta), soggetto beneficiario dei contributi, nella persona, avente la qualità di rappresentante legale “pro tempore”, del liquidatore, la Procura ha argomentato circa la sussistenza del rapporto di servizio tra l’amministrazione regionale e l’ente, posto che l’ente, ancorché esterno e privato, è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale della stessa. Inoltre, nell'ambito della predetta relazione rientrano, anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (in proposito, la Procura ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione). 

Con la memoria di costituzione del 16 marzo 2017, la difesa del sig. Busato, ribadendo quanto già esposto nelle precedenti memorie, ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell’azione di responsabilità, “posto che il dies a quo corrisponde al momento in cui i contributi sono stati erogati (il verificarsi pertanto dell’evento dannoso) (…) in quanto sono trascorsi anni cinque dalle concesse erogazioni”. Nel merito, è stato contestato il fatto che il convenuto avesse in concreto preso parte all’attività relativa alla falsificazione delle fatture degli assegni e dei corsi, avendo svolto la sua attività a titolo di volontariato, limitandosi a prestare il suo nome in qualità di rappresentante legale. Peraltro, il suo ruolo “puramente formale” emergerebbe anche dalle annotazioni di P.G. e dalle sommarie informazioni acquisite al fascicolo del PM, da cui si evincerebbe, al contrario, il ruolo predominante e “sostanziale” di Ferrarelli. Inoltre, il convenuto, sempre su indicazione di Ferrarelli, aveva sottoscritto mutui e finanziamenti ed era stato destinatario di decreti ingiuntivi da parte degli istituti di credito e di ogni altro fornitore non pagato da E.F.A.L., subendo l’iscrizione ipotecaria dei beni immobili a lui intestati, tanto da ritenersi vittima degli artifizi e raggiri del Ferrarelli, il quale, come direttore generale, era “di fatto” l’amministratore di E.F.A.L..

La difesa ha dunque contestato la sussistenza del dolo e della colpa grave, oltre che del nesso causale tra la condotta e il danno contestato. È stata altresì lamentata la condotta omissiva dei funzionari regionali che non avrebbero operato adeguati controlli. La difesa ha concluso, quindi, in via preliminare, per la prescrizione dell’azione e per l’opposizione alla rinuncia agli atti del processo nei confronti di Ferrarelli Mariacecilia e Fort Alessandro; nel merito: per il rigetto della domanda attorea, in quanto la responsabilità erariale sarebbe imputabile solo all’ente che ha beneficiato dei contributi non invece nei confronti di chi lo ha solo formalmente gestito; inoltre, dato che non sarebbe da escludere il recupero integrale del danno mediante escussione dei beni di E.F.A.L. Regione Veneto, in subordine, è stata chiesta la sospensione del giudizio fino all’accertamento del valore dei beni di E.F.A.L. da parte del liquidatore. 

Nella comparsa di costituzione del 16.03.2017, la difesa di E.F.A.L., oltre a ribadire quanto già esposto nelle precedenti memorie, ha lamentato preliminarmente la violazione dell’art. 110 del codice della giustizia contabile in quanto l’atto di rinuncia agli atti non sarebbe motivato (se non “per relationem”), avendo i convenuti nei cui confronti è stata adottata la rinuncia (FORT Alessandro e FERRARELLI Mariacecilia) beneficiato di una sentenza ai sensi dell’art. 530 co. 2, c.p.p.  È stato altresì evidenziato l’interesse di E.F.A.L. alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei due convenuti, per cui è stato chiesto al Collegio di ritenere immotivata la rinuncia agli atti del P.M. e di non pronunciare l’estinzione del giudizio dei due predetti convenuti. 

Nel merito, la difesa di E.F.A.L. ha evidenziato il ruolo non secondario dei sig.ri Mariacecilia Ferrarelli e Alessandro Fort nella vicenda truffaldina, poiché gli stessi non potevano non essere a conoscenza di quanto accadeva, avendo ruoli e responsabilità in concreto più rilevanti rispetto a quelli considerati nella sentenza assolutoria del Giudice penale. In particolare, la sig.ra Ferrarelli avrebbe gestito interamente l’amministrazione di E.F.A.L., allorché il padre aveva cominciato ad avere problemi di salute, mentre FORT oltre al ruolo di sindaco supplente in E.F.A.L., era anche sindaco in Vita NOVA oltre che membro del suo CDA, e svolgeva il compito di organizzatore dei corsi di formazione e in alcuni casi di tutor e relatore. Inoltre, in relazione alle operazioni bancarie contestate dalla Procura ed effettuate sia da Ferrarelli Mario sia da Busato Fabrizio, la difesa di E.F.A.L. ha rilevato che sia il sig. Fort sia la sig.ra Ferrarelli non potevano ignorare la truffa in atto, in quanto anche nei loro confronti erano stati emessi assegni (poi riscossi da altri soggetti oppure riversati nei conti correnti di E.F.A.L. o di Ferrarelli) e, ricoprendo il ruolo di tutor e organizzatori dei corsi, avevano obbligo di predisporre e conservare i registri delle presenze, per cui avrebbero acconsentito consapevolmente alla loro falsificazione.

Secondo la difesa di E.F.A.L., le condotte di Busato, dei Ferrarelli e di Fort, non soltanto non avrebbero avvantaggiato l’ente di formazione ma lo avrebbero danneggiato, dal momento che lo stesso ha patito lo scioglimento dell’Organo amministrativo per il suo commissariamento straordinario, oltre che la cancellazione dall’elenco degli organismi di formazione accreditati presso la Regione. L’E.F.A.L. Regione Veneto sarebbe quindi da ritenersi estraneo ai fatti in causa, dal momento che la sua posizione, inizialmente oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di Treviso, è stata definita con archiviazione, in ragione della mancanza di qualsiasi interesse o vantaggio per l’ente. Al contrario, sarebbe stata avvalorata la posizione di soggetto danneggiato, in considerazione della costituzione di parte civile nel procedimento penale. 

In conclusione, la difesa di E.F.A.L. si è opposta alla rinuncia degli atti del processo nei confronti dei convenuti Fort e Ferrarelli, ritenendola carente di motivazione, e chiedendo la prosecuzione del giudizio nei confronti di tali convenuti. Inoltre, respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto affette da carenza probatoria e contraddittorie, posto che l’ente è stato ritenuto estraneo a qualsiasi responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001, e, per l’effetto, il rigetto della domanda risarcitoria e l’assoluzione di E.F.A.L. da ogni pretesa responsabilità erariale. In estremo subordine, la difesa ha chiesto di esercitare il potere di riduzione dell’addebito, in relazione allo stato di liquidazione e alla situazione di complessivo e gravissimo indebitamento nel quale versa l’ente. In via istruttoria, è stata formulata istanza per l’escussione di teste a prova diretta e contraria ed è stato altresì chiesto di procedere all’interrogatorio non formale del convenuto Busato. 

Nella pubblica udienza odierna il P.M. ha svolto articolate argomentazioni sulla rinuncia agli atti contestando la ricostruzione della difesa di E.F.A.L. Ha, inoltre, contestato l’eccezione di prescrizione rilevata dalla difesa di Busato, rimarcando che il termine decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, in considerazione dell’occultamento doloso dimostrato dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, come emerso, inequivocabilmente, in sede di processo penale.

Il P.M. si è inoltre opposto alla richiesta di sospensione del giudizio formulata dal convenuto, in attesa della liquidazione dei beni di E.F.A.L. ed alla richiesta di escussione dei testi indicati dallo stesso, concludendo per la condanna del convenuto, rilevando l’autonomia dell’azione contabile rispetto all’iter di liquidazione di E.F.A.L. ancora in corso, anche in considerazione del fatto che non si è ancora verificato un effettivo reintegro del danno arrecato alla Regione Veneto da parte di E.F.A.L. 

Richiamando i contenuti dell’atto di citazione quanto alla prospettazione e alla quantificazione del danno, all’elemento soggettivo, al nesso di causalità, il P.M. ha, infine, concluso chiedendo: la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di opposizione alla rinuncia agli atti; il rigetto dell’eccezione di prescrizione; la non ammissibilità di ulteriori testi; l’estinzione del giudizio nei confronti di Ferrarelli Mario (deceduto), Alessandro Fort e Mariacecilia Ferrarelli (i quali hanno accettato senza condizioni la rinuncia gli atti). Il P.M. si è opposto, infine, all’esercizio del potere riduttivo. 

La difesa di E.F.A.L. ha ribadito le argomentazioni già contenute nella comparsa di costituzione circa la rinuncia agli atti, insistendo sull’opportunità che il Collegio ne valuti la motivazione, consentendo la prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti   Alessandro Fort e Mariacecilia Ferrarelli. Nel merito, ha ribadito l’estraneità di E.F.A.L. alla vicenda truffaldina posta in essere dagli altri convenuti, rilevando che l’ente, pure indagato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, è stato destinatario di archiviazione e si è costituito parte civile nel processo penale più volte richiamato. È stata, inoltre, contestata la sussistenza del dolo e, più in generale, degli altri elementi integranti la responsabilità amministrativa a carico dell’ente.

La difesa di Busato ha aderito all’opposizione alla rinuncia agli atti prospettata da E.F.A.L. e, riportandosi integralmente al contenuto della memoria di costituzione, ha insistito sul ruolo preminente di Ferrarelli Mario nella contestata vicenda.

La difesa di Fort Alessandro si è opposta in udienza alla richiesta di E.F.A.L. e di Busato volta ad estendere anche a Fort (destinatario della rinuncia agli atti posta in essere dalla Procura) la “vocatio in ius” nell’odierno giudizio. Nel merito, la difesa si è riportata   integralmente al contenuto della memoria di costituzione. 

Considerato in 

DIRITTO

1.In via pregiudiziale, il Collegio ritiene necessario soffermarsi sulla sussistenza della giurisdizione nei confronti degli odierni convenuti, anche in considerazione delle argomentazioni difensive (del sig. Busato) concernenti la presunta insussistenza, nel caso di specie, della responsabilità per danno erariale in capo ai soggetti che hanno “formalmente e non sostanzialmente” gestito l’Ente di formazione. 

In proposito, rileva l’orientamento di questa Corte, confermato anche dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 25 gennaio 2013, n. 1774, sentenza 20 novembre 2013, n. 26034, sentenza 21 maggio 2014, n. 11229, e sentenza 31 ottobre 2014, n. 23257) che ha chiarito come, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per responsabilità amministrativa, deve aversi riguardo, non già alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico (che ben può essere un soggetto di diritto privato, destinatario della contribuzione), bensì alla natura del danno e alla portata degli scopi perseguiti con la contribuzione stessa. 

In base al predetto orientamento, la giurisdizione della Corte conti è stata riconosciuta in molteplici casi in cui è avvenuta la distrazione o il mancato utilizzo di contributi pubblici alle finalità cui erano destinati (Sez. Un., 20 ottobre 2014, n. 22114), laddove era stata posta in essere una condotta fraudolenta, consistita nella emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella utilizzazione di documentazione falsa (Sez. Un., 13 febbraio 2014, n. 3310), in vicende caratterizzate da malversazioni commesse da chi svolgeva funzioni di direttore nell’ambito delle associazioni (Sez. Un., 28 novembre 2013, n. 26581) e, più in generale, laddove sia stata riscontrata una condotta distrattiva dei fondi pubblici degli amministratori di un ente o di una società  (Sez. Un., 9 maggio 2011, n. 10062), anche con specifico riferimento alla utilizzazione dei fondi regionali destinati alla formazione professionale (Sez. Un., 23 settembre 2009, n. 20434, Sez. un., 10/10/2002, n. 14473; 22/01/2002, n. 715; 29/01/2000, n. 19).

In particolare, come da giurisprudenza costante delle Sezioni unite (Cass. 22.12.1999, n. 926; 10.10.2002, n. 14473) “la distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale, che si verifica in caso di realizzazione di corsi di formazione, finanziati dalla Regione, non rispondenti ai requisiti per cui furono erogati, reca danno patrimoniale alla Regione quale che sia la provenienza dei fondi, dal momento che essi entrano nel bilancio regionale, e costituendo la formazione professionale materia di stretta pertinenza regionale, a norma degli artt. 117 e 118 Cost. , nel momento in cui essa viene ad essere privata delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi, ne deriva un danno, relativamente al quale è ravvisabile la giurisdizione della Corte dei Conti per la responsabilità degli enti privati gestori dei corsi, che instaurano un rapporto di servizio con l'ente pubblico territoriale” (Cass. civ. Sez. Unite, 05/06/2008, n. 14825, su ricorso per cassazione della Regione Puglia - resistente, Movimento Cristiano Lavoratori - E.F.A.L.).

Dai principi sopra richiamati, discende il radicamento della giurisdizione innanzitutto nei confronti di un ente di formazione quale E.F.A.L., in quanto destinatario dei contributi (posti a disposizione dal Fondo Sociale Europeo e integrati da fondi statali e regionali), disciplinati da normativa europea, regionale e da delibere della Giunta Regionale del Veneto, e finalizzati all'organizzazione e allo svolgimento di corsi di formazione di diversa tipologia in ambito regionale. Inoltre, va affermata la giurisdizione nei confronti del convenuto Busato, quale legale rappresentante di E.F.A.L., potendo, nel caso di specie, trovare applicazione l’orientamento altrettanto consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia un ente privato, la responsabilità erariale attinge “anche” coloro che con detto ente abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi dal fine pubblico cui erano destinati, giacché il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati (Cass. SS.UU., sent. n. 295/2013; ord. n. 20434/2009).  

2.Sempre in via pregiudiziale, occorre esaminare la richiesta della difesa di Busato, volta a chiedere la sospensione del giudizio fino all’accertamento del valore dei beni di E.F.A.L. da parte del liquidatore, ai fini dell’escussione dei predetti beni e, quindi, del soddisfacimento della pretesa creditoria già avanzata dalla Regione in via amministrativa. In proposito, giova rilevare che il diritto di natura risarcitoria che il P.M. attiva con l’esercizio dell’azione di responsabilità, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l’amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto, autore del fatto dannoso (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 176/2015; Sez. d’App. Sicilia, sent. n. 15 del 2015; Sez. II d’App., sent. n. 10 del 18.1.2002), né è del tutto sovrapponibile con altre forme di recupero delle risorse costituenti il danno erariale.

Nell’attuale sistema delle “materie di contabilità pubblica”, si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha soltanto la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un “titolo esecutivo”, che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, ma anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di quel soggetto, nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di (eventualmente) sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri intercorrenti con quest’ultimo e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento prevede come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa  (cit. Sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 176/2015). 

Ne consegue che l’azione di responsabilità amministrativa non può trovare ostacoli al proprio compimento nell’adozione di strumenti alternativi, dei quali sia titolare la P.A. danneggiata: cosicché, anche se nel caso di specie è stata avviata, in via amministrativa, un’attività di revoca dei contributi che può inserirsi nel procedimento di liquidazione di E.F.A.L., ciò non esclude la celebrazione del processo contabile (Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 98 del 17.6.2015). 

Ciò posto, allo stato degli atti, il danno appare certo, attuale e concreto e, pertanto, non può escludersi l’utilità di procedere con il presente giudizio nei confronti degli odierni convenuti, in quanto, sotto il profilo patrimoniale, non si è ancora concluso il procedimento di liquidazione di E.F.A.L. e non è ancora stato soddisfatto il credito della Regione Veneto.

3.Inoltre, il Collegio deve statuire, pregiudizialmente, sulla rinuncia agli atti del processo e valutare l’opposizione alla rinuncia prospettata dalle difese di E.F.A.L. e Busato, in considerazione della ipotizzata carenza di motivazione dell’atto del P.M., con la conseguente richiesta di prosecuzione del giudizio, da parte di E.F.A.L. e Busato, nei confronti dei convenuti che hanno accettato la rinuncia.

L’opposizione alla rinuncia agli atti del processo è da ritenersi inammissibile per le seguenti motivazioni. 

Va, innanzitutto, evidenziato che la titolarità dell’azione contabile risiede esclusivamente in capo al pubblico ministero, essendo vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice (art. 83, codice della giustizia contabile), a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo (art. 111 Cost., art. 4, codice della giustizia contabile). Cosicché è preclusa al giudice l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle controparti destinatarie dell’atto di rinuncia, né sarebbe consentito alle altre parti convenute e costituite opporsi alla rinuncia medesima. Ciò si evince, come condivisibilmente argomentato in udienza dal P.M., innanzitutto dal tenore letterale dell’art. 110 del codice della giustizia contabile che, nel disciplinare la rinuncia agli atti, non prevede espressamente la possibilità per le altre parti costituite nel processo di opporsi alla rinuncia e prende in considerazione esclusivamente il ruolo del rinunciante (parte attrice) e della controparte nei cui confronti è adottata la rinuncia. In ciò è ravvisabile una differenza terminologica con l’omologo art. 306 del c.p.c., laddove la rinuncia deve essere accettata dalle parti “costituite” che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L’articolo 110 che disciplina la rinuncia nel processo contabile si riferisce, invece, esclusivamente alla “controparte”, ovverosia alla parte nei cui confronti è stata adottata la rinuncia del P.M. La norma, quindi, valorizza, nel contempo, il principio dispositivo e il ruolo del P.M. il quale, pure nel rispetto del principio della parità delle parti, è l’unico titolare del potere di impulso del processo contabile nel rito ordinario (artt. 83, 110, codice della giustizia contabile). 

Peraltro, l’interesse all’estinzione del processo (o alla sua prosecuzione) da parte del convenuto nei cui confronti è stata adottata la rinuncia è espressamente tutelato dalla norma di cui all’art. 110 del codice della giustizia contabile (analogamente a quanto previsto dall’ omologo articolo 306 del c.p.c), mediante la valorizzazione della necessaria accettazione (in proposito, Corte dei conti, SSRR in s.c., sentenza n. 4/2017 che richiama Cass. 3 agosto 1999, n. 8387).

L’opposizione alla rinuncia di E.F.A.L. e Busato si basa, inoltre, sul presupposto della ipotizzata lesione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio nei confronti di tutti gli iniziali convenuti, in considerazione della presunta sussistenza di un litisconsorzio necessario, circostanza quest’ultima non comprovata dagli atti di causa, come evidenziato dal P.M. in sede di udienza e condiviso da questo Collegio. In proposito, si osserva che la “vocatio in ius” dei convenuti Fort e Ferrarelli da parte del giudice sarebbe vietata anche in presenza di litisconsorzio necessario, come evincibile dallo stesso art. 83 del codice della giustizia contabile, a norma del quale è comunque consentito al giudice di tenere conto “di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti del quali pronuncia sentenza”. 

Pertanto, non sussiste, contrariamente a quanto asserito dalle difese di E.F.A.L. e Busato, alcun interesse degli odierni convenuti alla prosecuzione del processo nei confronti delle altre parti, potendo il giudice tenere comunque conto del concorso di soggetti non convenuti ai fini della quantificazione della quota di danno concretamente ascrivibile ai soggetti evocati in giudizio.

Ciò, posto, nel dichiarare - per le motivazioni sopra esposte -  l’inammissibilità della richiesta di opposizione alla rinuncia agli atti da parte dei convenuti Busato ed E.F.A.L., alla luce dell’interpretazione letterale e logico-sistematica della norma di cui all’art. 110 del codice della giustizia contabile, il Collegio deve limitare la sua delibazione alla verifica della “regolarità” della rinuncia e dell’accettazione (cit. art. 110, comma 6). 

Sotto il profilo strettamente connesso alla “regolarità”, dovendosi ritenere escluso il controllo giudiziale sulla motivazione, il Collegio ritiene che la rinuncia effettuata dal P.M. sia motivata, in quanto rinvia “per relationem” e integralmente alla sentenza n. 1113/2016 con la quale il Tribunale di Treviso “ha assolto gli imputati FERRARELLI Mariacecilia e FORT Alessandro, per il reato di cui all’articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), per non aver commesso il fatto”. Va, pertanto, rigettata, anche su questo specifico punto, l’eccezione relativa a carenza di motivazione (o motivazione “apparente”) sollevata da E.F.A.L. sul presupposto che la sentenza di assoluzione sarebbe stata adottata ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. (“Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile)

Come già evidenziato in premessa, è infatti preclusa, ad avviso del Collegio, l’indagine sulle ragioni sottese alla rinuncia agli atti del processo, non potendo il Giudice sostituirsi al P.M. nell’iter logico-motivazionale che lo ha condotto all’adozione della rinuncia, in considerazione dell’esito del procedimento penale da cui la stessa Procura regionale aveva tratto molti degli elementi alla base dell’atto di citazione.  

Sempre sotto il profilo della regolarità, il Collegio ha verificato che le dichiarazioni di accettazione sono state sottoscritte dalle parti e dai procuratori speciali, che sono efficaci, in quanto non contengono riserve o condizioni (art. 110, comma 4), e che sono state notificate alle altre parti (art. 110, comma 5). 

In conclusione, accertata la regolarità di rinuncia e accettazioni, il Collegio ritiene che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti dei convenuti Fort Alessandro e Ferrarelli Mariacecilia. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese (cit. art. 110, comma 7).

4.Va, parimenti, dichiarata l’estinzione del processo nei confronti di Ferrarelli Mario, deceduto il 28 gennaio 2014.

In proposito, la Procura nell’atto di citazione in riassunzione depositato in data 28/03/2014 ha fatto presente che, nel corso del procedimento penale e, in particolare, della udienza che si era tenuta in data 5/03/2014, è stato comunicato che il sig. Ferrarelli Mario era deceduto. La Procura, acquisito il certificato di morte del sig. Ferrarelli, ha altresì osservato (nel cit. atto di citazione in riassunzione) che non sussistevano i presupposti per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi del convenuto deceduto, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a norma del quale il debito si trasmette agli eredi esclusivamente nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 

Nell’udienza pubblica del 6 aprile 2017, il P.M. ha quindi chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti del convenuto Ferrarelli Mario.

Ciò posto, in considerazione del decesso del convenuto, della mancata riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi da parte della Procura requirente e della richiesta in udienza del P.M., il giudizio deve essere dichiarato estinto nei confronti di Ferrarelli Mario, ai sensi dell’art. 111 del codice della giustizia contabile (art. 2, co.1, norme transitorie e abrogazioni, cit. codice della giustizia contabile). Non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

5.Venendo all’esame dell’eccezione di prescrizione, va osservato che, nel caso di specie (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di Busato), il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, decorrenti “in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (art. 1, comma 2, della l. 20/94). 

Come condivisibilmente sostenuto in udienza dal P.M., nella vicenda di cui è causa è ravvisabile un’attività fraudolenta diretta ad occultare il danno. In tale ipotesi, dunque, il termine della prescrizione non decorre (come sostenuto dalla difesa del convenuto) dal “momento in cui i contributi sono stati erogati” ma dalla conoscenza della condotta illecita da parte dell'Amministrazione, poiché dai singoli momenti in cui venivano erogati i finanziamenti pubblici nulla poteva emergere in presenza degli artifizi e dei raggiri che contribuivano alla realizzazione della truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche (art. 640 bis, c.p.) 

Ne deriva che il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione va individuato nel momento in cui il danno stesso viene delineato in tutte le sue componenti e, dunque, nella data del rinvio a giudizio in sede penale, come correttamente rilevato dal P.M. (I Sez. Giurisd. d’Appello della Corte dei conti, sentenza n. 264 del 2012, SS.RR., sentenza 25.10.1996, n. 63; Sezione I app., 5.2.2008, n. 64; id., 4.12.2007, n. 497; id., 11.7.2007, n. 194; id., 16.4.2007, n. 94; id., 8.3.2007, n. 45; id., 18.3.2003, n. 103; Sezione II app., 7.6.2004, n. 184).

Dal momento del rinvio a giudizio (in data 19.9.2012, come da comunicazione trasmessa dalla Procura della Repubblica alla Procura regionale con nota acquisita al prot. n. 7541, in data 7/12/2012), infatti, è maturata l'esatta conoscenza della condotta illecita in tutta la sua gravità e articolazione. Pertanto, poiché la citazione è stata notificata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in data 24.01.2013 (nei confronti di E.F.A.L.) e in data 20.02.2013 (nei confronti del sig. Busato), il credito erariale è stato tempestivamente rivendicato.

6. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la vicenda descritta nella premessa in fatto, procedendo alla verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno determinato e l'ente che lo ha subito.

7. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie impone la verifica del contenuto degli atti delle indagini preliminari svolte dal P.M. nonché degli atti del processo penale, della Relazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso – Sezione Tutela Spesa Pubblica, della documentazione trasmessa dalla Regione Veneto. 

Dal complesso dei predetti atti emerge che il danno si è realizzato mediante un articolato sistema di frode teso a far ottenere indebitamente ad E.F.A.L. i finanziamenti derivanti da risorse del FSE, nazionali e regionali per l’attuazione di corsi di formazione professionale rivolti ad inoccupati/occupati. In particolare, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno condotto alla scoperta di documenti di spesa falsi - quali assegni, parcelle, ricevute di pagamento, fatture -  in quanto intestati a soggetti che non avevano svolto l’attività indicata, redatti all’insaputa degli stessi e riportanti firme non autentiche o privi di riscontro nella contabilità esibita dagli stessi fornitori. Sono emerse falsità anche nei registri delle presenze, con allievi indicati come frequentatori del corso che, in realtà, risultavano assenti, in quanto impiegati in attività lavorative presso altre aziende o frequentanti corsi universitari. Numerose irregolarità sono state rinvenute nelle fatture intestate alla cooperativa VITA NOVA. A ciò si aggiunge la specifica fattispecie di danno relativa all’acquisto di un immobile da parte di E.F.A.L.: con artifizi e raggiri, da quanto emerso in sede di indagini e confermato in sede penale, il sig. Busato e il sig. Ferrarelli inducevano in errore la Regione Veneto sull’esistenza dei presupposti per l’erogazione di contributo ex L.R. Veneto 10/1990 e sull’entità dello stesso atteso che tramite la fittizia interposizione della Vita Nova Coop. a.r.l. simulavano l’acquisto dell’immobile sito in Treviso, via Castagnole n. 20/M int.4. In particolare: in data 17/3/2005 la CEV spa cedeva l’immobile alla Vita Nova al prezzo imponibile di euro 132.000 oltre I.V.A. al 20%; in data 17/03/2005 Vita Nova cedeva ad EFAL il medesimo immobile al prezzo di euro 193.000 oltre IVA al 20%; in tal modo ottenendo il contributo di euro 107.942,29 anziché di euro 68.390,78 (riconoscibile in base al prezzo effettivo di acquisto).

Al fine di ottenere l’erogazione dei contributi pubblici, l’E.F.A.L ha quindi presentato all’amministrazione regionale false rendicontazioni e false attestazioni, che rinviavano o facevano riferimento alla documentazione fiscale, contabile e amministrativa falsificata. 

In merito alla quantificazione del danno precedentemente descritto e ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio ritiene di condividere la ricostruzione della Procura, la quale, dopo avere qualificato il danno da mancato impiego delle risorse per la realizzazione del pubblico interesse, lo ha ripartito in due tipologie e quantificato in: a) euro 1.763.397,16 (danno da distrazione di fondi destinati a corsi di formazione); b euro 107.942,29 (danno derivante da sviamento di risorse per acquisto di un immobile).

Alla quantificazione del danno ha contribuito, nell’ambito del complesso degli atti di causa, la citata Relazione della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso – Sezione Tutela Spesa Pubblica, comprensiva di tutti gli allegati e aggiornamenti. 

In tema di quantificazione degli importi indebitamente percepiti e del danno erariale, la Guardia di Finanza ha evidenziato che: a) per l’ottenimento dei fondi, l’E.F.A.L. ha presentato alla Regione Veneto rendiconti di spesa nei quali sono stati acclusi, in modo sistematico e fraudolento, documenti contabili-amministrativi e finanziari non corrispondenti alla realtà, a volte generando dei falsi materiali; b) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che è stata sottoscritta dal rappresentante legale di E.F.A.L. in ogni progetto, si evince, peraltro, che qualora dai controlli dell’amministrazione regionale, di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00, emerga la non veridicità del contenuto della stessa dichiarazione, l’Ente rappresentato decade dall’aggiudicazione eventualmente conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera; c) l’Allegato A alla D.R.G. 2624/04 concernente gli Adempimenti amministrativi ed organizzativi per la realizzazione di interventi formativi cofinanziati con il FSE OB 3 2000-2006, al punto B.1 Obblighi generali, lettera c) prevede: “il beneficiario è tenuto…a conformarsi alle specifiche disposizioni regionali concernenti la rendicontazione delle spese effettuate. La violazione di dette disposizioni, debitamente contestata, comporta, in relazione alla gravità della violazione, la decurtazione del contributo o il mancato riconoscimento di spese sostenute o la revoca totale o parziale del contributo” ed ancora, al punto B.6 Revoca dei contributi e procedimento, si sancisce che “la Regione si riserva la potestà di revocare i contributi concessi al beneficiario, anche nei seguenti casi: a) grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente documento; b) modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate. Costituiscono fonti per l’accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché i verbali di constatazione della Guardia di Finanza”.

La somma indebitamente conseguita da E.F.A.L. - in ragione delle condotte fraudolente in precedenza specificate e accertate da molteplici fonti di prova – corrisponde, quindi, all’intero ammontare dei contributi percepiti per i corsi di formazione e del contributo erogato per l’acquisto dell’immobile. Contributi che, come già premesso, sono stati oggetto di revoca da parte dell’amministrazione regionale, in considerazione delle gravissime irregolarità accertate dalla Guardia di finanza e confermate (in seguito ad ulteriori controlli) dalla stessa amministrazione regionale.

In particolare, la quantificazione del danno è stata confermata dalla Regione Veneto – Direzione Formazione (intestataria di n. 16 progetti di cui ha beneficiato E.F.A.L.) che con successive note acquisite agli atti (note del 10 luglio 2012 prot. n. 318637, del 10 luglio 2012 prot. 318626 e dell’11 luglio 2012 prot. n. 320136) ha chiarito che i contributi oggetto di indagine della Guardia di Finanza sono stati concessi dalla stessa Regione ad “E.F.A.L. della Regione Veneto” (ora in liquidazione), per la realizzazione di attività formative ai sensi della legge regionale n. 10 del 1990, recante “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”. Le attività di competenza della Direzione Formazione sono state approvate e finanziate con alcuni provvedimenti di Giunta regionale (D.R.G. 2583/03; D.G.R. 1829/04; D.G.R. 4203/04; D.G.R. 4058/06), previa valutazione dei progetti formativi presentati da E.F.A.L.

I bandi dalla Regione in questo ambito sono stati emanati con D.G.R. 1242/03, D.G.R. 2033/03, DGR 2622/04, DGR 2978/06. Successivamente all’approvazione, l’E.F.A.L. ha sottoscritto una convenzione di concessione del finanziamento (per i contributi concessi con D.R.G. 2583/03 e D.G.R. 1829/04, convenzioni dell’11/11/03 e 17/01/2005), ovvero un atto di adesione (per i contributi concessi con D.G.R. 4203/04 e D.G.R. 4058/06, atti del 13/06/2005, 06/03/2007 e 03/04/2008).  

La Direzione Formazione, in relazione alla richiesta di chiarimenti da parte della Procura regionale circa i controlli effettuati sull’E.F.A.L. da parte della stessa Regione, ha specificato che “alla conclusione delle attività la Regione, a mezzo del proprio personale, ha proceduto alla verifica delle spese rendicontate da EFAL ed ha formalizzato le risultanze delle verifiche con i decreti dirigenziali, unitamente ai verbali di verifica. I decreti precisano gli importi degli acconti percepiti dal EFAL durante la realizzazione delle attività, degli eventuali saldi spettanti o delle restituzioni dovute”. La stessa Direzione, sul punto, ha ulteriormente precisato che alcuni dei corsi interessati dalle indagini erano stati (in precedenza) oggetto di verifiche ispettive, volte ad accertare il corretto svolgimento delle attività finanziate, con verifiche in loco presso le sedi di svolgimento delle attività. Tali accertamenti avevano, tuttavia, avuto esiti regolari, ad eccezione di un caso in cui la lezione non è stata trovata in corso di svolgimento, nonché alcuni casi di irregolare tenuta del registro, questione che ha comportato la decurtazione di alcune voci di spesa in fase rendicontale. 

La Regione Veneto ha poi precisato che E.F.A.L. è stato organismo di formazione accreditato presso la Regione Veneto, ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, recante “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”, ma la stessa Direzione ha osservato che (con D.D.R. 104 del 13/09/2010) l’ente è stato sospeso da tale elenco, tenuto conto di alcune irregolarità emerse nel corso della verifica periodica dei requisiti per l’accreditamento (audit), anomalie, peraltro, relative ad un corso di formazione estraneo a quello oggetto di indagine. In seguito, l’E.F.A.L. (con D.D.R. 416 del 30/06/2011) a seguito di rinuncia, è stato cancellato dall’elenco degli Organismi accreditati. 

L’amministrazione regionale ha chiarito, quindi, che le condotte illecite dell’E.F.A.L., contestate dalla Guardia di Finanza, non erano accertabili in sede di verifica rendicontale, necessitando di riscontri (ad esempio bancari, relativamente all’annullamento degli assegni comprovanti le spese rendicontate), estranei all’ordinaria procedura di verifica.

In tema di quantificazione del danno, la Direzione Formazione, nel valutare le irregolarità relative ai 16 progetti di cui era responsabile, ha concordato con la quantificazione dell’indebito così come formulato in precedenza, ritenendo di dovere revocare l’intero importo dei contributi erogati. 

A tal proposito, l’amministrazione regionale ha fatto presente che il potere di revocare la totalità dei contributi concessi deriva da quanto disposto dai bandi, dalla normativa regionale di settore e, più in generale, dal regolamento comunitario di riferimento, volto a salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione Europea - Reg. del Cons. n. 2988 del 1995. 

Quanto al contributo regionale concesso all’E.F.A.L. con D.D.R. 1337/04 per l’acquisto dell’immobile sito in Treviso, la Direzione Formazione ha sostenuto che le circostanze emerse in sede di indagine della Guardia di Finanza, relative alla interposizione della società cooperativa VITA NOVA, al fine di far lievitare l’importo del contributo stesso, non erano conoscibili dalla Regione in sede di verifica rendicontale del contributo, posto che la stessa VITA NOVA è una cooperativa non iscritta alla Camera di Commercio. L’importo che la Regione Veneto ha assunto quale dannoso - per la frode riconducibile all’acquisto dell’immobile - è stato da ultimo considerato nell’intero importo percepito da E.F.A.L., in considerazione della artificiosa interposizione di VIT

 

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