Sunday 04 November 2018 18:16:13
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. L del 30.10.2018
La Corte d'Appello, a conferma della sentenza del Tribunale, aveva rigettato la domanda di un dirigente del Comando di Polizia Municipale, il diretta ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio di responsabilità contabile svoltosi a suo carico, e concluso con il proscioglimento, con il quale gli era stato contestato di aver archiviato e annullato - tra il 1992 e il 1994 - più di quattrocento verbali di contravvenzione elevati dai vigili urbani per infrazioni al codice della strada. La Corte territoriale aveva rigettato il gravame, ritenendo inapplicabile ratione temporis l'art. 3, co.2, del di. n.543 del 1996, convertito in legge n.639 del 1996, il quale disciplina la fattispecie del rimborso delle spese legali da parte dell'Amministrazione nei confronti del dipendente sottoposto a giudizio contabile; la Corte ha altresì accertato che la motivazione del provvedimento di proscioglimento non escludeva del tutto la sussistenza di un grado di colpa nella condotta dell'appellante, e ha stabilito la permanenza di una situazione di conflitto d'interessi tra le parti, derivante dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di lavoro, la quale escludeva la pretesa di rimborso delle spese legali.
La Corte di Cassazione con sentenza del 30 ottobre 2018 ha rigettato il ricorso rilevando che “La materia della responsabilità contabile è soggetta a un trattamento normativo specifico, nell'ambito del quale riceve disciplina altresì la fattispecie del diritto al rimborso delle spese legali del dipendente sottoposto a giudizio di responsabilità per fatti connessi all'attività lavorativa. L'art. 1, co.1 del d.l. n.543 del 1996, conv. in I. n.639 del 1996, rubricato "Azione di responsabilità" prevede che "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo e colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali". L'art. 3, co. 2 del provvedimento precisa che "In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1, art. 1, I. 14 gennaio 1994, n.20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza". Tuttavia, detta normativa, invocata dal ricorrente a sostegno della sua pretesa, non trova applicazione all'ipotesi in esame, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata, essa si applica ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore (Cass. n.15054 del 2007). La Corte territoriale ha accertato che il giudizio contabile aveva avuto inizio con atto di citazione del 26 ottobre 1996, e, considerando i vari gradi del medesimo nella loro unitarietà, ha ritenuto che la normativa innanzi richiamata non è suscettibile di essere applicata al caso in esame. (…)
Il Giudice del merito, dando corretta attuazione alla giurisprudenza di questa Corte, ha altresì affermato che la presenza di un possibile conflitto d'interesse con il dipendente sottoposto a giudizio, rappresenta, in re ipsa, un impedimento all'assunzione di un difensore di comune gradimento il cui onere di spesa debba ricadere sull'Amministrazione (Cfr. da ultimo Cass. n.25976 del 2017). Per continuare vai alla sentenza.
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