Thursday 27 July 2017 14:45:50
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2017
Si segnala la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in quanto ha trattato la materia dell’accesso civico ed in particolare delle modalità di pubblicazione stabilite dall’art. 27 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 33 de 2013 per la pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La vicenda prende le mosse da ricorso proposto al TAR da una Società per il riconoscimento del diritto all’accesso civico ex artt. 5, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativamente agli atti che avevano condotto all’assegnazione dei fondi POR-FESR 2007-2013 da parte della Regione Campania.
Il Tribunale amministrativo con sentenza ordinava alla Regione, in particolare, di pubblicare secondo le modalità descritte nel comma 2 dell’art. 27 del citato d. lgs. n. 33 del 2013 i documenti previsti dalle lettere d), e) ed f) del comma 1 del medesimo art. 27.
Per chiarezza espositiva si reputa opportun da subito riportare il citato art. 27 che prevede espressamente “Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”.
Il Tribunale amministrativo regionale, inoltre, accoglieva il ricorso con il quale la società ricorrente aveva dedotto l’inottemperanza alla predetta sentenza, non avendo la Regione provveduto alla pubblicazione delle informazioni di cui alle disposizioni sopra richiamate.
Con successivo ricorso al medesimo giudice amministrativo la società nuovamente si doleva del fatto che né la Regione, né il Commissario ad acta, nel frattempo nominato con la sentenza n. 3477 del 2015, avevano dato effettiva esecuzione all’ordine giudiziale. Con sentenza 3 marzo 2016, n. 1164, il Tribunale amministrativo della Campania rigettava però il ricorso, ritenendo che le amministrazioni evocate in giudizio avessero in realtà adempiuto, per quanto di loro competenza, alla statuizione del giudice.
Nel giudizio in esame viene denunciato, in sede di appello, che occorrerebbe “anche modulare l’obbligo di pubblicazione con riferimento alle “modalità di scelta del concessionario”, come prescrive l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013”.
Sul punto, precisa il Collegio, che anche a prescindere dall’ammissibilità di tale deduzione difensiva, in quanto proposta per la prima volta in appello, va detto che l’art. 27 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 33 de 2013 si limita a prevedere che la pubblicazione di cui al precedente art. 26 deve altresì dar atto della “modalità seguita per l'individuazione del beneficiario”.
"Non appare quindi necessario, a rigore, che l’amministrazione provveda a formare (e quindi pubblicare) uno specifico documento esplicativo di tali modalità, laddove tali elementi siano già chiaramente esplicitati – come del resto dev’essere – nei documenti di gara, in particolar modo nei relativi bandi.
Al riguardo, non è contestata l’avvenuta pubblicazione di questi ultimi (pubblicazione che la stessa appellante riconosce, come in precedenza trascritto), ma neppure risulta essere stata formulata nell’introduttivo ricorso al tribunale amministrativo alcuna specifica censura volta eventualmente a contestare che i detti bandi fossero invece carenti proprio sotto tale profilo.
Anzi, nell’introduttivo ricorso proprio nulla vien detto in merito al contenuto dei bandi, limitandosi genericamente a parlare, come già detto, di mero “restyling” delle pubblicazioni in precedenza già effettuate, seppur incomplete.
In ragione di tali rilievi, appare quindi corretto quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la mancata deduzione, da parte della ricorrente, di effettive violazioni degli obblighi di pubblicazioni, limitandosi la stessa genericamente a dolersi di una presunta, ma non meglio specificata, lacuna negli atti pubblicati che, a rigore neppure troverebbe riscontro nel dettato normativo".
Per approfondire vai alla sentenza.
Se hai già aderito:
altrimenti per accedere ai servizi:
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 13 November 2024 10:01:57
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 01 October 2024 08:59:23
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 01 October 2024 08:58:04
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 09 August 2024 04:56:33
Il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) sino alla piena operatività del registro info...
segnalazione del comunicato della Corte Costituzionale per la sentenza depositata in data 19/07/2024 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 24/07/2024 n. 30
Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Friday 09 August 2024 04:41:12
La Corte costituzionale (sentenza n. 148 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230...
Segnalazione del comunicato della Corte Costituzionale per la sentenza depositata in data 25/07/2024 con Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 31/07/2024 n. 31
Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Friday 09 August 2024 04:25:38
La vicenda di causa involge la problematica della decorrenza del termine di 120 giorni secondo quanto stabilito dall’art. 40 della legge 28 f...
segnalazione del Direttore scientifico Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. II del 8.8.2024, n. 7066
Giustizia e Affari Interni - Friday 09 August 2024 04:10:13
Il cittadino straniero ha impugnato il decreto con il quale il Questore della Provincia di ha respinto la richiesta di permesso di soggiorno tempor...
segnalazione del Direttore scientifico Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 8.8.2024, n. 7070
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:17:06
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:15:58
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 05 July 2024 16:14:41
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni