Wednesday 25 November 2020 18:03:52
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere del Consiglio di Statato Sez. 1 n. 1780/2020 (Est. Mele)
La giurisdizione in ordine alla richiesta di annullamento dell’avviso di un addebito dell’INPS per contributi previdenziali appartiene al giudice ordinario.
"Tanto è chiaramente desumibile dall’articolo 24 del decreto legislativo 26-2-1999, n. 46.
Il comma 1 della norma dispone che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.
Il successivo comma 5 prevede, poi, che “Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore”.
La norma è, dunque, chiara nell’attribuire le controversie in materia di contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
Essa è configurabile anche nelle controversie in tema di legittimità degli avvisi di addebito emanati dall’INPS per contributi previdenziali.
Valga in proposito evidenziare che l’organo regolatore della giurisdizione (cfr. Cass. civ. S.U., 23-7-2018, n. 19523) ha affermato che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui si discuta della legittimità o meno di un avviso di addebito per contributi previdenziali emesso dall’INPS (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto).
Tanto deriva non solo dalla intrinseca natura del rapporto, evidenziandosi che le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, ma anche dal rilievo che il d.lgs. n. 46/1999, art.24, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo (Cass., S.U., n. 15168/2010; Cass., S.U., n. 6539/10).
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, pertanto, deve ritenersi l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del Codice del processo amministrativo, trattandosi nella specie di controversia non devoluta al giudice amministrativo, bensì, alla luce di quanto innanzi esposto, alla giurisdizione del giudice ordinario.(…)
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