Friday 26 May 2023 09:07:28
Giurisprudenza Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 26 maggio 2023 - Pres. Tarantino - Est. Lamberti
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 maggio 2023 ha affermato che “Circa il regime dell’onere della prova relativamente all’ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per accedere al condono, la giurisprudenza, alla quale si intende aderire, è orientata nel senso che incombe su chi richiede di beneficiare di un condono edilizio l’onere di provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire del beneficio (cfr. Cons. St., sez. IV, 22/05/2012, n. 2949; Cons. St., sez. IV, 12/02/2010 n. 772), in quanto, mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che lo richiede può, di regola, procurarsi la documentazione da cui si possa desumere che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data prevista (cfr. Cons. St., sez. VI, 5/08/2013, n. 4075).
Al riguardo, deve precisarsi che la ravvisata carenza probatoria non è superabile attraverso un’attività del giudicante, posto che ai sensi del comma 1, art. 64, c.p.a. “spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni”.
Per giurisprudenza costante, è a carico del privato l'onere della prova in ordine alla data di realizzazione delle opere edilizie, onere discendente dal principio di vicinanza della prova, come riconosciuto anche dagli articoli 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a., in forza dei quali spetta al ricorrente l'onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr. Cons. St., sez. VI, 10/03/2023, n. 2524; Cons. St., sez. II, 05/02/2021, n. 1109).(…). Senza voler invertire l’onere della prova, in base agli atti del procedimento risulta che dalla documentazione fotografica allegata all'istanza emerge che l’immobile a quella data è allo stato grezzo, senza intonaco, senza pavimenti, senza impianti, salvo condutture sottotraccia per gli impianti e senza impianti interni, con la conseguenza di non poter ritenere ultimata la trasformazione di destinazione d’uso entro il 31.03.2003.
A fronte di tale rilievo, l’appellante nelle proprie osservazione non ha contestato tale situazione di fatto, limitandosi a rappresentare all’amministrazione una diversa prospettazione giuridica a sé favorevole.
Alla luce di tali circostanze, la conclusione del TAR che ha valorizzato la mancanza degli impianti idraulico, termico ed elettrico (essendo state eseguite, quanto a quest’ultimo, solo le canalizzazioni nella muratura per l’alloggiamento della rete elettrica) deve trovare conferma.
Invero, l’assenza di tali impianti rende completamente inidonei i vani in questione alla loro fruizione abitativa, dovendosi ritenere la loro presenza essenziale al fine di imprimere la nuova destinazione al sottotetto, salve le successive opere di completamento estetico.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che “La nozione di completamento funzionale è ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come è necessario che siano state realizzate le ...opere indispensabili a renderne effettivamente possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito, come nel caso in cui un sottotetto, trasformato in abitazione, venga dotato di luci e vedute e degli impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefono, impianti fognari, ecc.), cioè di opere del tutto incompatibili con l'originaria destinazione d'uso” (Cons. St., Sez. V, 14 luglio 1995, n. 1071), ossia quelle opere che qualifichino in modo inequivoco la nuova e diversa destinazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3679, che ha considerato inverato il completamento funzionale nel caso in cui era stata effettuata “...la divisione dei locali, gli impianti elettrici ed idraulici...”; cfr. anche Cons. St., sez. IV, 08/11/2013, n. 5336).(…)"
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