Monday 04 September 2017 10:00:07
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.8.2017
Nel giudizio svoltosi innanzi alla Quinta Sezione del Consiglio di Stato viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze diretto ad ottenere la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto in primo grado dallo stesso Ministero appellante per l’annullamento delle seguenti deliberazioni del Consiglio comunale di Mariano del Friuli: a) n. 16 del 16.10.2015, recante integrazione e modifica del regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); b) n. 18 del 16.10.2015, recante determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per l’anno 2015; c) n. 19 del 16.10.2015, recante approvazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015.
Il Ministero ha impugnato le deliberazioni comunali sopra indicate, deducendone l’illegittimità in quanto adottate in violazione del termine di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Tale disposizione prevede che: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Il Ministero appellante evidenzia che, con riferimento all’anno 2015, il termine di deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 – per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia era stato differito (con decreto n. 974 del 20 luglio 2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali, delegato dalla Protezione civile, come previsto dall’articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27) al 30 settembre 2015.
Nel caso di specie pertanto il Ministero sostiene che, essendo gli atti impugnati stati approvati in data 16 ottobre 2015, essi sarebbero illegittimi per violazione del citato termine perentorio.
La tesi del Ministero è stata parzialmente accolta dal Consiglio di Stato.
In particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007, invero, la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l’illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regine di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all’art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell’esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l’applicazione (retroattiva) all’esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio).
Ciò implica che nel caso di specie l’approvazione delle deliberazioni approvate oltre il termine del 30 settembre 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l’applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall’approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015. Ed è solo in questi termini (nella misura in cui è diretto a contestare l’efficacia intertemporale delle deliberazioni comunali) che l’appello del Ministero merita accoglimento. Per continuare nella lettura della senza vai al provvedimento.
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