Monday 05 November 2018 16:36:11

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Esecuzione del giudicato: gli errori del Commissario vanno rilevati in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., entro il termine di sessanta giorni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 31.10.2018

Nel giudizio innanzi alla Terza Sezione del Consiglio di Stato in sostanza la ricorrente ha rappresentato l’erroneità della quantificazione della somma riconosciuta dal Commissario ad acta e, di conseguenza, l’erroneo computo degli interessi e rivalutazione monetaria ad essa spettanti, chiedendo la sostituzione del Commissario ad Acta al fine di ottenere tali maggiori somme a titolo di accessori del credito.

Il Collegio ha ritenuto la pretesa della ricorrente inammissibile, in quanto gli eventuali errori commessi dal Commissario avrebbero dovuto essere rilevati in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il reclamo è, infatti, l'unico mezzo processuale che l'ordinamento consente per contestare i suoi atti, a prescindere dalla maggiore o minore ampiezza della discrezionalità di cui dispone nell'esecuzione del giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 4/12/2017, n. 5667; Cons. Stato, sez. IV, 13/01/2015, n. 52).

La norma del codice è chiara e risponde all’esigenza di garantire la stabilità del giudicato: qualunque rilievo agli atti adottati dal Commissario ad acta deve essere fatto valere entro tale termine perentorio, trascorso il quale non è più possibile riaprire il processo.

Lo stesso deve ritenersi in relazione alla richiesta di chiarimenti in ordine a specifici profili di carattere previdenziale e tributario (…) Per continuare nella lettura scarica la sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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