Monday 15 October 2018 08:20:27
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 10.10.2018
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 10 ottobre 2018 ha affermato che “L’art. 114, comma 6, c.p.a., prevede che gli atti del commissario possano essere contestati dalle parti del giudizio di ottemperanza con reclamo, previa notifica ai controinteressati, o dai terzi estranei al giudicato con rito ordinario.
Il commissario ad acta non rientra né nell’una né nell’altra categoria, in quanto non è portatore di un proprio interesse sostanziale nel giudizio, ma è un ausiliario del giudice (giurisprudenza ormai pacifica: da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 5667/2017). Pertanto, non è destinatario necessitato della notifica del reclamo.
D’altra parte, anche ad ammettere in via di ipotesi che così non fosse, la notifica effettuata al commissario sarebbe nulla e non inesistente e perciò sanata con la costituzione in giudizio ex art. 44, comma 3, c.p.a., perché - contrariamente a quanto sostiene il Comune, che cita giurisprudenza non pertinente - non può dirsi che gli uffici dell’Avvocatura distrettuale, che difende ex lege il Prefetto in origine nominato commissario ad acta e ne è domiciliataria - siano luogo del tutto estraneo al funzionario amministrativo delegato allo scopo dal Prefetto stesso.
Rafforza questa conclusione il più recente orientamento e restrittivo della Corte di cassazione (sez. VI, ord. n. 5133/2018) che, traendo le fila di un contrasto di giurisprudenza, ha enunziato i seguenti principi di diritto, che si attagliano perfettamente al caso di specie:
<<L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa>>.
<<Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.>>....Per continuare la lettura scarica la sentenza.
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