Sunday 01 October 2017 09:19:08
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell'ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V del 27.9.2017
"In materia di TARSU, deve ritenersi che, secondo la normativa applicabile alla fattispecie in esame, la determinazione delle aliquote tariffarie sia di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (articolo 48, comma 2, del TUEL)."
È quanto affermato dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione nell'ordinanza del 27 settembre 2017 con la quale è stata esaminata la controversia che affronta la questione del controllo di legittimità della delibera di Giunta, con cui sono state approvate le tariffe TARSU del Comune, per incompetenza funzionale dell'organo deliberante, da cui è conseguito l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione.
La sentenza impugnata, disapplicando la delibera anzidetta, per incompetenza funzionale della Giunta comunale che l'ha emanata, si richiama all'indirizzo giurisprudenziale precedentemente fissato da questa Corte (Cass. n. 16870 del 2003), secondo cui, in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, nel vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, il cui art. 32 lett.g) demandava alla competenza dei consigli comunali "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi", competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e all'adeguamento delle aliquote del tributo. Ne conseguiva che, con riferimento a tale disciplina, doveva ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale e quindi andava disapplicata dal giudice tributario, ai sensi dell'art. 7, comma quinto, d.lgs. n. 546 del 1992, con consequenziale travolgimento dell'atto applicativo, una delibera della giunta comunale di variazione delle tariffe TARSU emanata sotto la vigenza della legge n. 142 del 1990 in cui risultava basato l'atto impositivo impugnato dall'interessato (Cass. n. 21310 del 2014). 3.3.Con l'emanazione del d.lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 42, sub. F), la disciplina sopra richiamata ha subito parziali modifiche.
L'art. 42, comma 2, lett.f) del nuovo "Testo unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali" (d.lgs. n. 267 del 2000) stabilisce che il Consiglio comunale e provinciale "ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi". La differenza rispetto al corrispondente art. 32, comma 2, lett.g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è evidente, limitandosi quest'ultima norma a stabilire che "il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:...; g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi". Il tenore letterale dell'art. 42, comma 2, lett. f) del nuovo T.U. in materia di ordinamento degli enti locali chiarisce il significato della norma preesistente. Tale norma, infatti, non prevedeva, a differenza dell'attuale art. 42 del TUEL, l'esclusione dai poteri consiliari della determinazione delle aliquote TARSU. L'art. 42, comma 2, lett. a) in combinato disposto dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che la potestà regolamentare del Consiglio comunale comprende anche l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.f). La stessa norma esclude espressamente dalla potestà regolamentare del consiglio comunale, la determinazione delle aliquote dei tributi (art. 42, comma 2: "Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali : ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi". 3.4.Invero, stabilire che è attribuzione esclusiva del Consiglio comunale o provinciale "l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote" equivale ad affermare che, di per sé, la nozione di "istituzione e ordinamento" non comprende nel suo interno anche la determinazione del quantum della prestazione tributaria. In sostanza, il legislatore del testo unico ha pensato la norma in modo tale che da essa risultasse che la fissazione delle aliquote rappresenterebbe un momento diverso ed ulteriore rispetto alla regolamentazione del tributo. In tale modo la norma delegata finisce per assumere, proprio in virtù della ricordata specificazione, un significato opposto rispetto alla norma preesistente. L'interpretazione letterale conferma, quindi, che il legislatore del 2000 abbia voluto introdurre una disposizione innovativa che individua nella giunta l'unico organo competente a determinare le aliquote e contemporaneamente avvalora la tesi secondo cui il previgente e corrispondente art. 32, comma 2, lett.g), della legge n. 142 del 1990 attribuisse tale competenza al consiglio (V. Cass. n. 16870 del 2003).
Ne consegue - conclude la Corte - che in materia di TARSU, deve ritenersi che, secondo la normativa applicabile alla fattispecie in esame, determinazione delle aliquote tariffarie sia di competenza della Giunta comunale e non del Consiglio. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del TUEL, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della provincia o degli organi di decentramento (articolo 48, comma 2, del TUEL)."
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