Sunday 17 September 2017 07:25:53

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

La condanna alle spese di giudizio: l’individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 13.9.2017

Nella sentenza del 13 settembre 2017 la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha, tra l'altro, esaminato il motivo di appello con il quale si censura la condanna alle spese rilevando che essa sarebbe sproporzionata ed irragionevole. Inoltre, le due controinteressate – pur essendosi costituite entrambe – hanno svolto le medesime difese sicchè la liquidazione delle spese per ciascuna di esse sarebbe del tutto irragionevole.

La doglianza è stata ritenuta fondata e, quindi, accolta.

"Devono richiamarsi a questo proposito i principi espressi dalla Sezione in una fattispecie similare (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, 3 novembre 2016, n. 4612), nella quale ha innanzitutto precisato che la questione relativa all’individuazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese di giudizio relative al primo grado, non investe l’individuazione del valore della controversia né in relazione all’art. 29 del D.Lgs. 163/06, né ai fini del pagamento del contributo unificato.

Ha quindi precisato che per l’individuazione del valore della controversia occorre deve tener conto di quanto stabilito nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55, contenente il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, ed in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto.

L’art. 5, comma 2 del citato decreto stabilisce che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”.

Il successivo comma 3, ultimo periodo, dispone che: “In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso”.

Ne consegue che per la commisurazione delle spese di lite occorre tener conto di dette specifiche disposizioni.

Il primo giudice ha liquidato le spese di lite in € 30.000,00, somma ritenuta abnorme dalle appellanti.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado nella parte dispositiva che ha respinto il ricorso di primo grado è stata confermata.

E’ stato però proposto specifico motivo di appello avverso il capo di sentenza che ha regolato le spese di giudizio, il che implica la possibilità per il giudice di secondo grado di pronunciarsi su detto motivo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza “la sindacabilità in appello della condanna alle spese di lite comminata dal primo giudice, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità” (cfr. ex multis, Cons. Stato Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4808): nel caso di specie, ricorre l’ipotesi della manifesta abnormità, poiché l’importo è stato calcolato erroneamente sul valore dell’appalto fissato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/06, non tenendo conto della specifica disposizione recata dal combinato disposto degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014.

La statuizione del primo giudice sulla condanna alle spese di lite deve essere quindi riformata nella sola parte relativa all’importo liquidato, in quanto sussistendo la soccombenza delle ricorrenti in primo grado, le spese sono state poste correttamente a loro carico.

Per quanto attiene all’importo da liquidarsi per il primo grado di giudizio, non essendo facilmente determinabile l’effettivo utile, ritiene il Collegio di dover liquidare l’importo in via forfettaria secondo la prassi seguita dalla Sezione, così come stabilito nel dispositivo".

Per approfondire leggi il testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

Se hai già aderito:

Entra

altrimenti per accedere ai servizi:    

Sostieni la Fondazione

 

Ultime Notizie

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Wednesday 05 June 2024 17:28:01

Conferibilità di incarichi dirigenziali a personale collocato in quiescenza

Possibilità di conferire l'incarico in ragione di puntuali modalità applicative in un contesto di fattori abilitanti.

Parere del Prof. Avv. Enrico Michetti

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Tuesday 04 June 2024 11:18:56

Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: il requisito della c.d. sorvegliabilità

“Il requisito della c.d. sorvegliabilità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è previsto dall’...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.6.2024, n. 5002

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Tuesday 04 June 2024 10:58:44

Trasparenza nelle procedure di gara: l’accesso agli atti nella materia dei contratti pubblici non è un sistema normativo compiuto e chiuso

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 4 giugno 2024 ha richiamato i principi sanciti dall’Adunanza plenaria, 2 aprile 2020...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 4.6.2024, n. 5013

Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali - Tuesday 04 June 2024 10:49:22

Eccesso di potere per sviamento: i precisi e concordanti elementi di prova che consentono l’accoglimento della censura

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 4.6.2024, n. 5016

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 07 May 2024 12:42:28

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su permessi per il diritto allo studio per tirocini o stages

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 07 May 2024 12:40:45

RELAZIONI SINDACALI - Quesito su modalità di svolgimento delle assemblee su piattaforma informatica

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 06 May 2024 07:12:49

Sanatoria abusi edilizi: no al silenzio-assenso se il manufatto ricade in zona soggetta a vincoli

"La disciplina vincolistica esclude il formarsi del silenzio-assenso per decorso di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di sanatori...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 3.5.2024, n. 4062

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 06 May 2024 06:54:51

Edilizia: quando il “muro” é “costruzione”

Il Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 6 maggio 2024 ha confermato la correttezza della statuizione di primo grado nella quale &n...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 6.5.2024, n. 4065

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:23:54

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su conteggio dei giorni retribuiti di congedo parentale spettanti a entrambi i genitori

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 12 April 2024 10:21:12

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top