Monday 22 October 2018 14:09:04

Giurisprudenza  Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali

Esecuzione del giudicato: la c.d. ottemperanza di chiarimenti

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 19.10.2018

La giurisprudenza del Consiglio ha già avuto modo di evidenziare come il ricorso ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm. non presenti caratteristiche che consentano di ricondurlo, in senso sostanziale, al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), e che presuppone dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridico oggetto dell'obbligo conformativo, né può essergli attribuita la natura di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 114, comma 7, ponendosi esso dal punto di vista logico-sistematico al di fuori del vero e proprio giudizio di ottemperanza.

Sulla base di tali premesse il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 19 ottobre 2018 ha affermato che “il rimedio della richiesta di chiarimenti è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V 16 maggio 2017 n. 2324 e 6 settembre 2017 n. 4232, sez. IV 30 novembre 2015 n. 5409);

- la peculiare natura della domanda in esame è confermata dal principio a mente del quale la pronuncia adottata dal Tar in un giudizio di ottemperanza in seguito a richiesta di chiarimenti non è appellabile, avendo effetti meramente esecutivi e dunque sostanzialmente ordinatori (Consiglio di Stato sez. IV 09 aprile 2018 n. 2141);

- in definitiva la c.d. ottemperanza di chiarimenti costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato — utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo — e non un'azione o una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un'azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un'impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell'ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire;

- pertanto, in tale ottica i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell'ottemperanza devono attenere alle modalità dell'ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso;

- infatti, lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell'esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell'esecuzione del decisum, nell'ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l'aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti (…)

Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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