Friday 28 July 2017 10:09:05
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 25.7.2017
L’art. 5 del D.L.C.P.S. n. 869/1947, abrogato dal D.L. 200/2008, ma la cui efficacia è stata ripristinata in sede di conversione dalla legge n. 9/2009, stabilisce che l’integrazione salariale per gli operai dell’industria è riconosciuta anche “limitatamente al periodo di sospensione, agli operai che vengano sospesi temporaneamente dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo art. 8, e fino a tre mesi previa autorizzazione del Comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sempreché la sospensione sia causata da eventi non imputabili all’imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione, entro breve periodo degli operai stessi nell’attività produttiva dell’impresa”.
L’art. 1 della legge n. 164/1975, dal canto suo, prevede che “Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’integrazione salariale nei seguenti casi:
1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell’attività produttiva:
a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai;
b) ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato”.
Da tale complesso normativo si evince che:
a) la transitorietà, proprio perché deve essere valutata ex ante, non può fondarsi su una prognosi certa, poiché siffatto tipo di previsioni, che seguono il modello della deduzione, operano solo quando la premessa minore (i fatti) è completa e la premessa maggiore (le regole) è costituita da un legge universale, sicché la conclusione dell’inferenza è necessaria. Tali caratteristiche mancano nella fattispecie in esame, dove quasi mai tutti i dati di fatto sono disponibili e la regola ha natura socio-economica, non scientifica. Pertanto il requisito di certezza che compare nella prima disposizione citata va inteso in senso non letterale, come peraltro è suggerito da un lato dal riferimento ai dipendenti e non all’attività dell’impresa, dall’altro dalla sua assenza nella seconda e più recente disposizione;
b) la non imputabilità non può essere intesa come mera riconducibilità (con)causale dell’evento all’impresa, poiché l’espressione “imputabilità” implica, in qualsiasi ramo dell’ordinamento e in qualunque materia, un minimo di collegamento soggettivo del fatto all’individuo.
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