Thursday 22 June 2017 08:11:52
Normativa Giustizia e Affari Interni
nota dell'Avv. Luca Petrucci e Avv. Giulio Vasaturo
La Camera dei Deputati, nel corso della seduta parlamentare del 14 giugno scorso, ha definitivamente approvato con 267 voti favorevoli e 136 contrari, la legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario. Il legislatore ha così varato una revisione sistemica del nostro ordinamento punitivo, intervenendo sia sul piano sostanziale che sotto il profilo processuale ed esecutivo.
Alcune fra le principali novità introdotte dal provvedimento in esame sono destinate ad entrare in vigore già nelle prossime settimane, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del testo normativo in Gazzetta Ufficiale, ancorché occorra far attenzione alle specifiche regole di diritto transitorio che vanno a delimitare l’efficacia temporale di talune singole disposizioni. Altre rilevanti modifiche del rito penale e della disciplina penitenziaria saranno invece definite entro un anno dal Governo, in forza dell’ampia delega conferita dal Parlamento. Ecco, in sintesi, i contenuti dell’importante riforma normativa.
DIRITTO PENALE SOSTANZIALE
La novella legislativa introduce da subito una nuova causa estintiva dell’illecito penale a seguito di condotte riparatorie; cambia radicalmente il regime di prescrizione dei reati ed inasprisce il trattamento sanzionatorio per i delitti di furto, rapina e scambio elettorale politico-mafioso. Estinzione del reato per condotte riparatorie: Il nuovo art. 162 ter del codice penale stabilisce che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’istituto normativo presuppone la preliminare verifica dell’entità del danno e della congruità del correlato risarcimento, consolidando un peculiare profilo “civilistico” di competenza del giudice penale. Al reo che dimostri di non aver potuto adempiere all’onere riparatorio per fatto a lui non addebitabile, il giudice può concedere una dilazione del termine (non superiore ad ulteriori sei mesi) per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. La pronuncia del giudice varrà ad arginare, a fronte dell’obiettiva sussistenza di una condotta riparatoria in grado di sanare integralmente gli effetti lesivi del reato, tutti quegli atteggiamenti ostruzionistici ed emotivi della persona offesa che, a volte, può essere indotta a respingere a priori ogni ipotesi “conciliativa”.
La nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge e, in ambito transitorio, anche in relazione a condotte riparatorie poste in essere successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Anche per i giudizi già in fase dibattimentale, si potrà dunque chiedere, alla prima udienza utile, la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni, per provvedere alla restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Inasprimento delle pene per alcuni reati contro il patrimonio: la riforma sancisce l’aumento dei minimi edittali delle pene detentive, nonché un incremento delle pene pecuniarie per i reati di furto in abitazione e scippo (art. 624 bis c.p.) e per rapina (art. 628 c.p.), oltre ad una serie di modifiche in tema di circostanze aggravanti. Sono inoltre aumentate le pene per il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), per il quale si prevede la reclusione da 6 a 12 anni (sinora la pena prevista era da 4 a 10 anni). L’opzione del legislatore recepisce la crescente richiesta di severità punitiva che proviene dall’opinione pubblica, con riguardo a quelle fattispecie di criminalità predatoria e politica che vengono diffusamente percepite come straordinariamente odiose.
Riforma della disciplina della prescrizione: la riforma introduce l’istituto della c.d. “prescrizione allungata” che è già oggetto di critiche vivacissime da parte dell’avvocatura e di taluni dubbi di costituzionalità, alla stregua diritto primario, certamente riconoscibile anche e soprattutto all’imputato, alla “ragionevole durata del processo penale” (art. 111 Cost.).
- Decorrenza dei termini di prescrizione per reati in danno di minori: la novella prevede che, per alcuni delitti commessi a danno di minori (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale), il termine di prescrizione cominci a decorrere al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza (nel qual caso il termine di prescrizione va computato a partire dal giorno dell’acquisizione della notitia criminis);
- Sospensione della prescrizione: viene introdotta una inedita ipotesi di sospensione dei termini prescrittivi, a seguito della sentenza di condanna di primo grado. Il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. Successivamente alla decisione di secondo grado, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia definitiva e, comunque, per un ulteriore tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi. La portata di questa disposizione che muta radicalmente la norma di cui all’art. 159 c.p. è evidente. Anche con riferimento a fattispecie che non destano particolare allarme sociale, viene consentito di protrarre il giudizio penale per un tempo amplissimo che, in taluni casi, può astrattamente coincidere con la parte preponderante della vita dell’imputato che pure è da ritenersi, in ogni caso, per un principio di eminente civiltà giuridica, presunto innocente (art. 27 Cost.). Si precisa, tuttavia, che in caso di assoluzione dell’imputato in appello, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione di primo grado, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio di appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vanno ricomputati pro reo ai fini del calcolo del termine di prescrizione;
- Effetto interruttivo della prescrizione derivante dall’interrogatorio di p.g.: viene disposto che anche l’interrogatorio reso dall’indagato alla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero determina l’interruzione (e non già la mera sospensione) del corso della prescrizione;
- Estensibilità degli effetti dell’interruzione della prescrizione: la nuova disciplina stabilisce che l’interruzione della prescrizione opera con riguardo a tutti coloro che hanno commesso il reato, mentre la sospensione ha efficacia solo per gli imputati nei confronti dei quali si procede. In altri termini, colui che riesce a sottrarsi, almeno in una prima fase del procedimento, alle indagini ed al giudizio penale sarà comunque soggetto ai più gravosi effetti interruttivi della prescrizione mentre non verrà scalfito dai periodi di mera sospensione dei termini estintivi del reato che andranno ad incidere, esclusivamente, sui correi condannati in primo e secondo grado. L’interruzione della prescrizione non potrà comportare, ad ogni modo, l’aumento di più della metà del tempo massimo di prescrizione anche per le principali fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo per la modifica del codice penale. La legge appena approvata attribuisce al Governo la delega per procedere, entro un anno, ad un’ulteriore riforma del codice penale (che entrerà in vigore dunque solo in futuro, allorché sarà definitivamente approntata dall’esecutivo). Il mandato del Parlamento prevede un penetrante intervento normativo sui seguenti istituti di diritto penale sostanziale: Regime di procedibilità per alcuni reati: andrà prevista la procedibilità a querela di parte offesa per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a 4 anni, fatta eccezione dei seguenti casi (per cui permarrà la procedibilità d’ufficio):
- delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio;
- quando la persona offesa è incapace per età o per infermità;
- quando ricorrono particolari circostanze aggravanti;
- nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.
Riforma delle misure di sicurezza personali: dovrà essere espressamente sancito il principio di irretroattività delle misure di sicurezza personali, per cui le stesse non potranno essere più applicate a seguito di fatti non preveduti come reato nel momento in cui sono stati commessi. Viene invocata la rivisitazione, con riferimento ai seminfermi di mente, del regime del cosiddetto «doppio binario», limitando l’applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza personali solo ai soggetti responsabili dei reati di maggior allarme sociale (ex art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.), nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale. Negli altri casi, dovrà essere prevista una forma di applicazione alternativa della sanzione propriamente punitiva rispetto alla misura di sicurezza e dovrà essere potenziato un diverso trattamento sanzionatorio del folle-reo, volto primariamente ad affrontare la patologia psichiatrica mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e mediante l’accesso a misure alternative, fatte salve eccezionali esigenze di tutela della collettività. Dovrà essere esplicitamente stabilita anche la durata massima delle misure di sicurezza personali e dovranno essere indicati nuovi strumenti per garantire l’accertamento periodico della pericolosità sociale dell’internato e, quindi, la revoca immediata delle misure di sicurezza personali allorché venga a cessare la pericolosità del reo.
Di grande rilievo anche il mandato conferito al Governo per la revisione del modello definitorio dell’infermità mentale, con una peculiare considerazione, in conformità a consolidate posizioni scientifiche, dei disturbi della personalità. Verrà inoltre prevista, in caso di non imputabilità del reo per infermità totale di mente, l’adozione di nuove misure terapeutiche e di controllo da applicare tenendo conto della necessità di cura. Riforma del casellario giudiziale: Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale volto a favorire una maggiore protezione dei dati personali, la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi, l’eliminazione delle iscrizioni pregiudizievoli al cittadino dopo un tempo ragionevole in relazione a fatti di modesta entità.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
La riforma interviene immediatamente sulla disciplina dell’incapacità dell’imputato a partecipare al processo; sulle disposizioni in materia di elezione di domicilio; sulle regole imposte nell’ambito delle indagini preliminari e sulle procedure inerenti l’archiviazione del procedimento penale. Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato: il nuovo art. 72 bis c.p.p. stabilisce che se lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne, in maniera irreversibile, la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio: la novella legislativa emenda l’art. 162 bis c.p.p., disponendo, al comma 4 bis, che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto in assenza di esplicito consenso del difensore domiciliatario, ritualmente comunicato all’autorità giudiziaria. Colloqui del difensore con il proprio assistito in custodia cautelare: la possibilità del GIP di impedire per non più di cinque giorni, su richiesta del Pubblico Ministero, i colloqui del difensore con il proprio assistito, a seguito di una misura restrittiva eseguita nel corso delle indagini preliminari, viene ora riconosciuta non più in via generalizzata ma, esclusivamente, con riguardo ai reati di maggior allarme sociale di cu all’art. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p. (nuovo art. 104, comma 3, c.p.p.).
Informazioni sullo stato del procedimento alla persona offesa dal reato: viene espressamente previsto che la persona offesa dal reato possa chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale, decorsi sei mesi dalla presentazione della sua denuncia o querela. Le informazioni potranno essere rese dall’autorità procedente a condizione che non pregiudichino il segreto investigativo (art. 335, comma 3 ter, c.p.p.).
Accertamenti tecnici non ripetibili: ai sensi del nuovo art. 360, comma 4 bis, c.p.p., la riserva di promuovere incidente probatorio, espressa dall’indagato prima del conferimento dell’incarico al consulente del Pubblico Ministero, perde efficacia se l’incidente probatorio non è effettivamente richiesto entro dieci giorni; Avocazione delle indagini da parte del procuratore generale in caso di inerzia decisionale del PM: la riforma introduce una disposizione che mira concretamente a velocizzare l’iter decisionale del Pubblico Ministero. Viene stabilito che, allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari, il PM dovrà decidere entro tre mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, non potendo dilungare ulteriormente il termine così fissato per ogni sua ineludibile determinazione circa la notizia di reato. In caso di inerzia decisionale del PM, l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la Corte di Appello.
Suscita qualche perplessità la previsione in forza della quale viene conferito allo stesso Pubblico Ministero l’onere di dare immediata comunicazione, al procuratore generale, della propria biasimevole negligenza decisionale. È facile ipotizzare che, prima che il PM proceda ad “autodenunciarsi” al procuratore generale, sarà ben più facile che lo stesso provveda alla valutazione della fondatezza della notizia di reato. Rimane ovviamente immutata, ancorché non esplicitamente prevista, la possibilità che la persona offesa o lo stesso indagato sollecitino direttamente l’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale. Tale disposizione è stata fortemente osteggiata dagli organi di rappresentanza associativa della magistratura che hanno intravisto, nel nuovo termine perentorio imposto alle statuizioni interenti l’esercizio dell’azione penale, una intollerabile interferenza lesiva dell’autonomia del pubblico ministero.
Termine per formulare opposizione alla richiesta di archiviazione: il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento penale passa da 10 a 20 giorni, in forza della modifica apportata all’art. 408, comma 3, c.p.p.. In caso di furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il termine per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione viene invece incrementato sino a 30 giorni (e non più 20).
Tempi del procedimento di archiviazione: la riforma indica tempi (ordinatori) precisi per la definizione del procedimento di archiviazione della notizia di reato. Nel caso in cui non condivida la richiesta del pubblico ministero, il giudice delle indagini preliminari dovrà fissare entro tre mesi la data dell’udienza in camera di consiglio e, successivamente ad essa, dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie altre investigazioni. Anche questa disposizione mira ad evitare dilatazioni eccessive nella durata delle indagini preliminari.
Vengono inoltre previste alcune nuove cause di nullità del provvedimento di archiviazione del GIP che possono essere censurate dall’interessato, con apposito reclamo, innanzi al Tribunale in composizione monocratica (art. 410 bis c.p.p.).
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere: la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP all’esito dell’udienza preliminare è ora impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione, a seguito della modifica legislativa incidente sull’art. 428 c.p.p.. Il provvedimento del giudice di appello potrà essere a sua volta censurato innanzi alla Suprema Corte ma solo per alcune specifiche violazioni di diritto.
Giudizio abbreviato: la novella prevede, nel caso in cui la richiesta di rito abbreviato venga presentata dall’imputato subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, che il giudice provveda entro sessanta giorni, consentendo al pubblico ministero che ne faccia richiesta, di procedere ad indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso l’imputato ha però facoltà di revocare la richiesta (art. 438, comma 4, c.p.p.).
Viene formalmente specificato, a fronte di talune divergenze dottrinali e giurisprudenziali, che unitamente alla richiesta di giudizio abbreviato c.d. condizionato va proposta, quale istanza subordinata all’eventuale rigetto della scelta preferenziale del rito speciale, la richiesta di abbreviato c.d. secco, oppure di patteggiamento (art. 438, comma 5 bis, c.p.p.). Si stabilisce, inoltre, che la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare vale a determinare la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, ad eccezione di quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. La scelta del rito abbreviato preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice (art. 438, comma 6 bis, c.p.p.). In caso di contravvenzione, la riduzione di pena prevista per la scelta del rito abbreviato viene aumentata alla metà e non già solo ad un terzo, come sin qui previsto.
Patteggiamento: la riforma limita la possibilità di impugnare in Cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), stabilendo che sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a procedere, anche d’ufficio, alla correzione della specie o della quantità della pena applicata, in caso di mero errore nella denominazione o nel computo della sanzione penale. Il ricorso in Cassazione del PM o dell’imputato avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato, d’ora in poi, soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis, c.p.p.).
Requisiti della sentenza: la novella individua con rinnovata precisione i requisiti formali di cui il giudicante deve tener conto all’atto della redazione della sentenza. In tal senso, la pronuncia del giudice dovrà contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l’indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
1) all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
2) alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
3) alla responsabilità civile derivante dal reato;
4) all’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali (nuovo art. 546, comma 1, lett. e, c.p.p.).
Disciplina delle impugnazioni: la legge appena varata dal Parlamento introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali.
Il ricorso in Cassazione, d’ora in avanti, non potrà più essere proposto personalmente dall’imputato ma sempre e solo a mezzo del suo difensore.
L’atto di impugnazione dovrà inoltre contenere, a pena di inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione, nonché delle richieste «anche istruttorie» (nuovo art. 581 c.p.p.).
Concordato sui motivi in appello: la riforma reintroduce l’istituto del c.d. concordato sui motivi in appello, per cui le parti potranno accordarsi sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. Tale forma di “giustizia concertata” è esclusa con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di maggior allarme sociale (mafia, terrorismo ecc.), nonché per i delitti sessuali e, comunque, posti in essere da delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
La norma di cui all’art. 599 bis c.p.p., stabilisce espressamente altresì che spetterà al procuratore generale presso la Corte di Appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, il compito di indicare «i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti».
Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di appello: ai sensi del nuovo comma 3 bis che viene introdotto all’art. 603 c.p.p., nel caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice deve necessariamente disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Viene in tal senso formalmente recepita un’indicazione giurisprudenziale già espressa nell’ambito della giustizia comunitaria.
Ricorso in Cassazione: la riforma introduce misure volte a contenere ogni strumentale e dilatorio ricorso alla Suprema Corte. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta l’impugnazione, la Cassazione potrà infatti condannare la parte privata che l’ha proposta a pagare una somma (da euro 258 ad euro 2065) che può essere aumentata fino al triplo, in ragione della causa di inammissibilità o di rigetto (art. 616 c.p.p.).
Viene riconosciuta alla Corte la possibilità di dichiarare, senza alcuna formalità particolare, l’inammissibilità del ricorso nei casi di più lampante pretestuosità ed irregolarità ex art. 591 c.p.p.. A seguito di conferma della sentenza di proscioglimento da parte del giudice di appello, il ricorso per Cassazione è ora possibile solo per i vizi non strettamente attinenti alla pretesa illogicità della motivazione o alla mancata assunzione di una prova decisiva. La novella impone alle sezioni semplici della Suprema Corte di adire le Sezioni Unite, allorché non concordino con un principio di diritto già enunciato dal più eminente consesso della Cassazione.
Rescissione del giudicato: alla stregua del nuovo art. 629 bis c.p.p., il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Informazioni sull’azione penale relativa ai reati ambientali: la riforma dispone che il Pubblico Ministero, allorché esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, ha l’obbligo di dare «notizia dell’imputazione» anche al Ministero dell’Ambiente ed alla Regione interessata.
Priorità ai processi per corruzione: fra i processi a cui va assicurata «priorità assoluta», ai sensi dell’art. 132 bis, disp. att. c.p.p., vengono ora annoverati, in forza dell’esplicita integrazione normativa, i giudizi per concussione e per le varie ipotesi di corruzione.
Partecipazione al dibattimento a distanza: con la riforma del processo penale, la partecipazione a distanza al dibattimento penale, così come alle udienze civili, diviene regola imprescindibile per quanti si trovano in carcere per uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3 bis, e 407, comma 2, lett. a), n. 4, c.p.p., fra cui risultano, fra gli altri, i reati di mafia e terrorismo. Anche al di là di tali ipotesi obbligatorie, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.
Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario: nell’ambito dell’opera sistematica di revisione del codice di rito, viene attribuita al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale, nonché per la riforma dell’ordinamento penitenziario.
A tali future e pur radicali innovazioni del nostro ordinamento è appena il caso di far richiamo, in questa sede, nell’attesa che si proceda concretamente alle singole modifiche normative, secondo i principi ed i criteri direttivi indicati dal Parlamento. L’intervento legislativo demandato all’esecutivo dovrà, in linea di massima, assicurare maggiore riservatezza alle registrazioni di conversazioni telefoniche e ambientali o alle comunicazioni informatiche e telematiche contenenti dati sensibili non penalmente rilevanti; dovrà regolare l’utilizzo dei captatori informatici (c.d. trojan) per fini investigativi; dovrà arginare ulteriormente il ricorso a pratiche dilatorie di impugnazione dei provvedimenti giudiziari. Il Governo viene inoltre sollecitato ad operare una integrale riforma dell’ordinamento penitenziario che sia in grado di favorire l’accesso alle misure alternative alla detenzione, la diffusione delle esperienze di giustizia riparativa, il lavoro intramurario, la tutela delle donne recluse e delle detenute madri. La delega legislativa in materia di intercettazioni dovrà essere esercitata dall’esecutivo entro tre mesi, mentre per le altre riforme in materia di impugnazioni ed ordinamento penitenziario si dovrà provvedere entro un anno dall’entrata in vigore della legge.
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