Sunday 17 September 2017 10:39:13
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.9.2017
Secondo la pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, “Nel caso in cui la sentenza di primo grado non sia stata notificata, l'appello può essere proposto entro e non oltre il termine lungo divisato dall'art. 327 c.p.c., non potendo trovare applicazione l'art. 36 comma 1 t.u. Cons. St., che fa decorrere il termine per la notificazione dell'impugnazione, alternativamente dalla notificazione della decisione amministrativa ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuto piena conoscenza; tale disposizione, che in origine disciplinava le modalità di proposizione del ricorso al Consiglio di Stato quale giudice di unico grado, è superata da quella sancita dall'art. 28 comma 2 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che fa riferimento espresso alla sola notificazione della sentenza di primo grado ed implicito, secondo l'unanime giurisprudenza, al decorso del termine lungo in base al richiamato art. 327 c.p.c.” (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2001, n. 6192). In senso conforme, in epoca anche più risalente, Consiglio di Stato, sez. IV, 2 giugno 1981, n. 430, secondo cui “In mancanza della notificazione della sentenza di primo grado è applicabile al ricorso in appello al Consiglio di Stato il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza medesima di cui all'art. 327 c.p.c.”.
Alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, pertanto, non possono ravvisarsi le invocate oggettive ragioni di incertezza interpretativa: la questione di diritto è stata affrontata funditus da questo Consiglio di Stato, già in epoca risalente, e mantenuta costante, nella formulazione del principio di diritto, senza contrasti o revirement giurisprudenziali.
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