Sunday 03 December 2017 09:52:05

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Le attività degli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate non sono assimilabili a quelle dei Vigili del fuoco

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.12.2017

“Come già rilevato dal Consiglio di Stato con parere reso su analoga vertenza (n. -OMISSIS-), non è condivisibile la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui le attività degli appartenenti alle Forze di Polizia e alle Forze Armate sarebbero totalmente assimilabili a quelle dei Vigili del fuoco, sicché analoghi dovrebbero risultare i parametri di accertamento alla idoneità alle relative funzioni.

Al contrario, e notoriamente, l’attività lavorativa di questi ultimi è connotata dallo svolgimento di compiti, nonché da condizioni di lavoro e rischi professionali, ben diversi da quelli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Ai Vigili del fuoco, difatti, è richiesta una particolare idoneità fisica al servizio di istituto, tenuto conto delle condizioni, particolarmente critiche, in cui può rendersi necessario un loro intervento operativo (v., in tal senso, Cons. Stato, sez. III, n. 5739 del 3 dicembre 2013, secondo cui «appartiene … alle comuni conoscenze ed esperienze la nozione che l'attività ordinaria del vigile del fuoco (in relazione agli incendi, ma anche agli altri sinistri e calamità che ne richiedono l'intervento) richiede per sua natura una certa prestanza fisica, ben più di quanto si richieda, ad es., agli agenti delle forze dell'ordine»).

Da ciò consegue, pertanto, che la diversità di regime giuridico tra situazioni differenziate di per sé non può dar luogo ad alcuna illegittimità per disparità di trattamento.

Anche le rimanenti censure non possono essere accolte, in quanto, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza anche di questa sezione:

- nelle procedure concorsuali per l'accesso al ruolo dei Vigili del fuoco la commissione medica, essendo chiamata alla rigorosa applicazione del quadro normativo vigente (bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai ruoli), non possiede margini di discrezionalità e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto dalla convocazione a sottoporsi a visita medica e sulle sue valutazioni è escluso in linea generale ogni sindacato, tranne che si riscontrino eventuali vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, nn. 3999/2017; 887/2016 e 5813/2015);

- la verifica dei requisiti attitudinali prevista dal -OMISSIS- per l'accesso alle qualifiche iniziali nei ruoli dei Vigili del Fuoco effettivi in servizio permanente non è sovrapponibile, data la diversità dei criteri, alla verifica prevista dal d.P.R. 76/2004 per l'iscrizione nei quadri del personale volontario dei Vigili del fuoco (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 7651/2010 e n. 6178/2009); e d’altra parte il -OMISSIS-, nella parte in cui prevede requisiti psico-fisici ed attitudinali diversi e più restrittivi rispetto a quelli richiesti per i Vigili del fuoco volontari, non è illegittimo, atteso che il più alto grado di severità selettiva per l'assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente trova ampia giustificazione nelle più impegnative funzioni che quest'ultimo è continuamente chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 1476/2016);

- deve, pertanto, ritenersi sufficiente motivato un provvedimento che disponga l’esclusione da un procedura concorsuale di un candidato che presenti una incontestata causa di inidoneità fisica, chiaramente individuata dalla normativa applicabile (…)”

Per continuare nella lettura vai alla sentenza integrale.

 

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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