Sunday 03 December 2017 12:06:09
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte di Cassazione Sez. L del 30.11.2017
Si segnala la sentenza del 30 novembre 2017 della Suprema Corte di Cassazione a tenore della quale “La L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 1, (in "parte qua" confermato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1) stabilisce che "il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)". L'art. 6, comma 2, novellato, stabilisce poi che "l'impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale...". La locuzione normativa sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell'atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento da parte del lavoratore (tenuto anche conto della già affermata sufficienza, ai fini della tempestività dell'impugnazione, della consegna dell'atto all'ufficio pubblico che cura la spedizione: Cass. Sez. U. n. 8830/2010), il quale lavoratore, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato. Pertanto, l'impugnazione, per essere in sé efficace e poter raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali,. Sulla scorta di orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. nn. 5717/2015, 21410/2015, 16899/2016, 19710/2016, 12352/2017, 13190/2017), cui si ritiene di dare continuità siccome condiviso, nulla autorizza a ritenere che il secondo termine di decadenza, oggettivamente congruo (pur dopo la sua riduzione a 180 giorni rispetto ai 270 giorni originariamente previsti dalla legge n. 183 del 2010) e diretto ad una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore e datore di lavoro, debba decorrere dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione del licenziamento in ogni ipotesi, ed in particolare anche laddove il lavoratore abbia provveduto, liberamente, ad impugnare il recesso con maggiore tempestività senza attendere il 60giorno dalla comunicazione del licenziamento.
Nè è ammissibile - conclude la Corte - l'esistenza di un doppio termine (in contrasto con le esigenze di certezza di cui sopra) per il deposito del ricorso giudiziario; nè è ravvisabile alcun trattamento deteriore per chi abbia impugnato (stragiudizialmente) il licenziamento rispetto al lavoratore che abbia atteso il 60 giorno. Per entrambi è necessario depositare il ricorso giudiziario entro 180 giorni dall'impugnativa del licenziamento, che ciascun lavoratore può valutare quando proporre. Tale soluzione, oltre che con la lettera del testo normativo, è altresì coerente con la finalità acceleratoria che ha improntato la novella legislativa n. 92 del 2012 e non lede in alcun modo il diritto di difesa del lavoratore, che è anzi perfettamente in grado di conoscere il dies a quo per l'instaurazione della fase giudiziaria (egli essendo il soggetto che impugna giudizialmente il licenziamento, dopo averne fatto comunicazione di impugnazione stragiudiziale)”.
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