Monday 05 November 2018 17:08:46

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

Impianti pubblicitari: il Consiglio di Stato interviene sulla disciplina vigente

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 30.10.2018

Il Consiglio di Stato ha di recente rammentato i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che:

- alle norme del Codice della strada dedicate alla materia (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), si sono affiancate quelle di cui al d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”);

- l’attività pubblicitaria è regolamentata dall’art. 23, comma 4, del Codice della strada, il quale prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia “soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada”;

- all'interno del perimetro dei centri abitati, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è, in tutti i casi, dei Comuni, fatto salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale, di talchè chi intende esporre un mezzo pubblicitario “deve presentare la relativa domanda” all’Ente proprietario della strada, il quale rilascia apposita autorizzazione al posizionamento dello stesso (art. 53, comma 3, regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);

- lo stesso regolamento di attuazione del Codice della strada fissa, poi, i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 48, comma 1), demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori “limitazioni dimensionali” (art. 48, comma 2);

- l’attività pubblicitaria si esercita pertanto nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli contenuti in due importanti strumenti di pianificazione e programmazione generale: il regolamento comunale ed il piano generale degli impianti pubblicitari;

- l’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha infatti previsto in capo ai Comuni l’obbligo di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i Comuni sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse.

I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette;

- con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi;

- la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”.

A tale ricognizione può aggiungersi che l’art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”.

Tanto chiarito, deve essere confermata la considerazione effettuata nella sentenza appellata in ordine all’individuazione del regime imposto all’area in cui sono collocati gli impianti per cui è causa, che, del tutto correttamente, è stato ricollegato a due distinte fonti, ovvero alla delibera del commissario straordinario dell’Ente del 1997, che ha delimitato il centro abitato, e al Piano degli impianti pubblicitari approvato nel 2009, che ha recepito la delibera commissariale del 1997.

Ne consegue che, se pur è vero quanto sostenuto dal ricorrente in ordine all’impugnabilità del Piano per gli impianti pubblicitari unitamente all’atto applicativo lesivo, è altresì vero che la società non può trarre alcuna utilità da tale impugnativa, non avendo validamente contrastato la perimetrazione del centro abitato, come detto effettuata dallo stesso Piano in relazione a quanto già precedentemente previsto dalla risalente delibera commissariale del 1997.

Anche al di là di ogni questione di carattere pregiudiziale, i rilievi svolti dalla società sono infatti del tutto insufficienti a far concludere che il potere amministrativo sia stato sul punto mal esercitato.

Essi si compendiano nell’osservazione che un’area cittadina, per poter essere definita centro abitato, ai sensi del Codice della strada, art. 3, comma 1, e della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 6709 del 29 dicembre 1997, deve possedere il requisito della presenza di non meno di 25 fabbricati, requisito di cui la società nega la sussistenza affidandosi alla mera allegazione di fotografie, ovvero a uno strumento evidentemente privo di qualsiasi valore attestativo dell’oggettivo stato di fatto considerato.

Né può condividersi la invocata giurisprudenza di questa Sezione (9 marzo 2010, n. 1365), che ha ritenuto contrastante con il diritto di iniziativa economica privata l’imposizione di un generalizzato divieto di pubblicità mediante occupazione di suolo pubblico in un’ampia area del territorio comunale, in quanto in quell’occasione era stata in realtà contestata la carenza di una idonea motivazione del provvedimento e non l’esercizio del potere delimitativo in se, che, del resto, alla luce delle disposizioni di cui si è fatta sopra ricognizione e della connessa giurisprudenza, anche costituzionale, risulta del tutto legittimo”. Per continuare la lettura vai alla sentenza.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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