Tuesday 26 September 2017 10:54:17
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 25.9.2017
In linea di principio si ricorda che, in base al consolidato indirizzo del Consiglio di Stato in materia di protezione dei collaboratori della giustizia:
-- la legge attribuisce precipua rilevanza alla buona condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni da loro assunti;
-- le valutazioni della Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione di cui all'art. 10 della legge n. 82 del 1991 costituiscono esercizio di un potere altamente discrezionale (cfr. infra multa: Consiglio di Stato sez. II 18 dicembre 2015 n. 584;
-- la revoca delle misure di protezione, anche prescindendo dalla valenza del contributo reso, è sempre possibile nei casi in cui le violazioni siano tali da rendere impossibile la prosecuzione delle misure tutorie, ponendosi in difformità con le finalità del programma di protezione(cfr. Consiglio di Stato sez. VI 24 aprile 2009 n. 2541;);
-- la revoca o la modifica dell'originario programma speciale di protezione è sempre legittima quando, a prescindere dall’accertamento in sede penale delle relative responsabilità, si sia verificata l'inosservanza degli obblighi imposti dall'art. 12 comma 2, l. n. 82 del 1991. Tali obblighi, peraltro, sono confermati e sottoscritti con nell’atto di impegno che costituisce oggetto di un vero e proprio contratto di natura pubblica, fonte di reciproci diritti ed obblighi (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 aprile 2009 n. 2541 ricordata anche dal TAR).
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