Monday 04 September 2017 07:43:27

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Gli oneri di sicurezza nelle gare bandite prima dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici 2016

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 24.7.2017

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 24.7.2017 ha evidenziato che "con sentenza 27 luglio 2016, n. 19, l’Adunanza plenaria ha in parte rimodulato le conclusioni con era in precedenza pervenuta in relazione al controverso tema della mancata indicazione, in sede di gara, degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’.

In tale occasione, l’Adunanza plenaria ha stabilito che, per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del c.d. Codice dei contratti pubblici del 2016 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata dei costi di sicurezza aziendale non sia stato specificato dalla legge di gara, e non sia in contestazione che dal punto di vista sostanziale l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale, l’esclusione del concorrente non può essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta dalla stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri di soccorso istruttorio.

Ciò significa (come pure da taluno si è affermato) che la richiamata decisione abbia relegato all’irrilevanza la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’ anche per gli appalti di forniture e servizi con particolare riguardo alle ipotesi in cui la lex specialis di gara nulla avesse prescritto al riguardo.

Al contrario, il principio di diritto espresso dalla decisione da ultimo richiamata ha riconfermato la sussistenza di tale onere dichiarativo anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del nuovo Codice (il quale ne ha sancito in modo chiaro la sussistenza), ma ha valorizzato, per il torno temporale anteriore, i principi del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio.

Ne consegue che l’esclusione dalle gare va disposta non per il solo fatto che il concorrente abbia omesso di indicare puntualmente e partitamente l’ammontare degli oneri per la sicurezza cc.dd. ‘interni o aziendali’, occorrendo anche che il concorrente medesimo, chiamato a specificare il punto il sede di soccorso istruttorio, non dimostri di avere appostato adeguate risorse per tale rilevante finalità.

 

Testo del Provvedimento (Contenuto Riservato)

 

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