Tuesday 18 July 2017 11:26:37
Giurisprudenza Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 18.7.2017
La legge n.241/1990, all’art 21 quinquies, nel disciplinare la revoca del provvedimento, ove questa comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, sancisce l’obbligo di provvedere al loro indennizzo .
Pertanto, considerato che l’appellata è stata privata della chance di un risultato vantaggioso a conclusione della gara, in questo senso e per questa ragione va riconosciuto che la medesima ha subito un pregiudizio a causa della revoca della procedura di gara e, quindi, ha titolo ad ottenere dalla stazione appaltante (revocante) un indennizzo .
Come abbiamo detto, l’impresa quantifica l’indennizzo richiesto negli interi costi di partecipazione alla gara.
Peraltro, quanto alla nozione di indennizzo, il Collegio osserva che la figura giuridica dell’indennizzo, come è noto, è distinta per natura e per presupposti da quella del pregiudizio economico risarcibile, considerato che il legislatore ricorre a questo istituto nel caso in cui, pur in presenza di provvedimenti legittimamente adottati (e quindi non sussistendo i presupposti della responsabilità per danno da provvedimento illegittimo da parte della P.A.), tuttavia ritiene opportuno riconoscere in favore del privato il diritto ad avere, comunque, un ristoro del pregiudizio patito a causa di un provvedimento legittimamente adottato per il perseguimento dell’interesse generale.
Pertanto la stessa scelta del legislatore di riconoscere, in caso di revoca di un provvedimento, un “indennizzo” a favore del privato, comporta che il privato non possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere il ristoro integrale degli eventuali pregiudizi patiti, trattandosi di una compartecipazione dell‘Amministrazione procedente a tali pregiudizi, quantificabile in via equitativa con valutazione latamente discrezionale.
D’altra parte lo stesso legislatore circoscrive al solo danno emergente l’importo dell’indennizzo spettante al privato in caso di revoca di provvedimenti amministrativi che, comunque, incidano su effetti negoziali derivati dal provvedimento revocato.
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